Contratti a canone concordato non assistiti, per gli sconti fiscali serve l’attestazione
Con un interpello riguardante l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, la federazione provinciale di un sindacato unitario nazionale ha chiesto chiarimenti in materia di contratti di locazione a uso abitativo a canone concordato ‘non assistiti’, in particolare ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie.
Il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Economia, ha individuato, tra l’altro, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione a uso abitativo a canone concordato (art. 2, comma 3, legge 431/1998). Con l’art. 1, comma 8 del decreto 16/1/2017, in particolare, è stato stabilito che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere, nella definizione del canone effettivo, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, mentre per i contratti ‘non assistiti’, le parti sono invece tenute ad acquisire un’attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, in base alle modalità definite in accordi stipulati in sede locale, alla rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso.
Questa attestazione risulta valida anche riguardo alle agevolazioni fiscali.
I dubbi e le soluzioni proposte
I contenuti del decreto sono state recepiti dal Comune di Firenze e altri Comuni della provincia e riversati in un accordo territoriale firmato il 20 ottobre 2017 dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili.
L’art. 19 dell’accordo territoriale stabilisce che: “a) Le parti contrattuali possono essere assistite congiuntamente a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; b) Per i contratti non assistiti le modalità di attestazione sono da eseguirsi come previsto dall’articolo 8, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo…”.
Alla luce di tali premesse, la federazione sindacale istante chiede se in relazione ai contratti di locazione non assistiti l’attestazione sia da considerare obbligatoria per fruire delle agevolazioni fiscali previste, se debba essere allegata al contratto in sede di registrazione e, in caso di risposta affermativa, se debba scontare le imposte di registro e di bollo.
Secondo il sindacato l’attestazione non deve essere assoggettata alle due imposte e cita, in proposito, la risoluzione 22 novembre 2013, n. 83, che aveva chiarito, anche se in riferimento all’attestazione di prestazione energetica (APE), che la stessa non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000, in base al quale “Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo”. Nella risoluzione 83 era stata inoltre esclusa l’assoggettabilità dell’attestazione a imposta di registro, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del TUR, in quanto si tratta di un atto non soggetto a registrazione.
Il sindacato sostiene che non esistono motivazioni per divergere da questo orientamento anche per quanto concerne l’attestazione oggetto del quesito.
La valenza dell’attestazione
Nella risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’art. 1, comma 8, del decreto prevede che per i contratti di locazione a canone concordato ‘non assistiti’, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale si conferma la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale, rileva anche ai fini delle agevolazioni fiscali: e in proposito precisa proprio che per le agevolazioni riferite a tributi gestiti dall’Agenzia, come l’aliquota ridotta del 10% ai fini della cedolare secca o quelle previste dall’art. 8 della legge 431/1998 in materia di IRPEF e imposta di registro, l’acquisizione dell’attestazione per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’ è un elemento necessario ai fini del riconoscimento.
Nello stesso senso si è espresso anche il Ministero delle Infrastrutture con la nota n. 1380 del 6 febbraio 2018, affermando che “… per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”.
Per quanto riguarda l’istanza presentata, l’Agenzia specifica che per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione dell’accordo territoriale del 20 ottobre 2017, per il Comune di Firenze e gli altri Comuni della provincia, nel caso di contratto non assistito le parti hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione ai fini dell’accesso alle relative agevolazioni fiscali.
E per i contratti stipulati prima del Dm 16/1/2017?
Non è necessario, invece, acquisire l’attestazione quando i contratti di locazione sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 o anche successivamente, se non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal decreto citato.
Rispetto al quesito relativo alla necessità di allegare l’attestazione al contratto in sede di registrazione, nella risoluzione 31/2018 si legge che il decreto non lo definisce un obbligo per le parti e che non risulta neanche dalle previsioni del Testo unico dell’imposta di registro, il DPR 131/1986 (TUR). In ogni caso, pur in assenza di un obbligo, le parti possono comunque allegare il documento per documentare la sussistenza dei requisiti, che può risultare opportuno nel caso del contribuente che chiede di fruire della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, con il corrispettivo annuo nella misura del 70%.
Con riferimento agli allegati, la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegati, ma senza applicazione dell’imposta se si tratta:
– di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
– di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
– di atti non soggetti a registrazione.
L’attestazione non paga bollo e registro
Secondo le Entrate non c’è obbligo di registrazione per l’attestazione, non essendo riconducibile nell’ambito delle previsioni contenute nella Tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al TUR, per cui l’ufficio dell’Agenzia, in sede di registrazione del contratto di locazione, provvederà a registrare anche l’attestato, ma senza autonoma applicazione dell’imposta di registro.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo ha rilevanza quanto previsto dall’art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/1972 (atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto), che prevede un trattamento di esenzione dall’imposta, tra l’altro, per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”. Considerato che l’attestazione è necessaria, come previsto dal Dm, per attestare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, si deve ritenere che per il rilascio dell’attestazione stessa non si debba applicare l’imposta di bollo, ai sensi del citato art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/1972.