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Contenzioso e rateazione: gli eredi non pagano le sanzioni

In relazione a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 – l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi – sono sorti dei dubbi per quanto

concerne la trasmissibilità o mene agli eredi delle sanzioni in caso di decesso del contribuente prima che sia stato ultimato il pagamento del piano di rateazione degli importi dovuti in base a uno degli istituti definitori dell’accertamento (accertamento con adesione, acquiescenza, definizione del verbale di constatazione, definizione dell’invito al contraddittorio) o degli istituii deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).
Dubbi, peraltro, che riguardano anche il caso di sanzioni per il ritardato pagamento della rata e decadenza dalla rateazione irrogate prima della data del decesso.
Con la circolare n. 29/E del 7/8/2015 (“Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento e de/lattivi del contenzioso“), l’Agenzia delle Entrate cancella ogni dubbio.

La Cassazione sulla trasmissibilità

eredita-coniuge-separatoNel documento di prassi si legge che vigente in diverse occasioni – di recente, anche con la pronuncia n. 12754 del 6/62014 – la Suprema Corte ha stabilito che la trasmissibilità “è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità”.

Questo principio stabilisce pertanto con certezza che agli eredi non si può chiedere il pagamento delle sanzioni, sia per le violazioni commesse dal de cuius nei casi di atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale, sia per le somme dovute a titolo di sanzione per il ritardato pagamento delle rate o in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Dovranno invece essere pagate dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.

L’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito

La circolare in commento ricorda poi che, commentando il citato art. 8 del decreto legislativo n. 472/1997, con la circolare n. 180 del 1998 si era già chiarito che l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi agisce indipendentemente dal fatto che sia stata già irrogata con provvedimento definitivo.

Ciò conferma la tesi secondo cui l’intrasmissibilità agli eredi opera anche per quanto riguarda le sanzioni irrogate in base a un accertamento definito a seguito agli istituti definitori della pretesa tributaria prima elencati e partecipativi del contribuente al procedimento di accertamento, introdotti dal D.Lgs. n. 218/1997 o in caso di decesso dell’autore della violazione prima del completo pagamento della sanzione, che innesca pertanto ulteriori sanzioni.

La circolare n. 29/E del 2015 prosegue: “Tale soluzione interpretativa risulta in linea con la lettera dell’art. 7 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 ai sensi del quale ‘Nell’atto (di accertamento con adesione, ndr)  sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, della sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche informa rateale “‘. Una diversa soluzione interpretativa, peraltro, definirebbe una disparità di trattamento fra i contribuenti in funzione della scelta operata dal de cuius di avvalersi di un istituto definitorio invece di instaurare un iter contenzioso contro l’atto impositivo e sanzionatorio: considerazioni, queste, che valgono anche riguardo agli istituti deflativi del contenzioso previsti dal decreto legislativo n. 546/1992.

In coerenza con tale linea, se nel corso di una dilazione si verifichi il decesso del contribuente, per quanto concerne le rate rimaste ancora da pagare non potrà essere chiesto agli eredi di versare le somme ancora dovute a titolo di sanzione; inoltre, è escluso il versamento degli importi dovuti a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate o in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

fotoL’Agenzia evidenzia, poi, che la regola generale di cui all’art. 65 del DPR n. 600/1973, che prevede la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o che scadono entro quattro mesi dalla stessa, può essere applicata anche “in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente, che, per quanto sopra precisato, dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo dì imposta e interessi”. L’ufficio finanziario, una volta acquisita la notizia del decesso del debitore direttamente o su comunicazione degli eredi, provvederà a predisporre e comunicare alle parti interessate il conteggio dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul de cuius: per gli eredi è comunque prevista la possibilità di estinguere il debito tributario restante in unica soluzione. Infine, nel caso in cui l’erede non esegua il pagamento della rata entro il termine stabilito, anche nel caso in cui lo stesso sia stato prorogato per effetto del citato art. 65, DPR n.600/1973, verranno applicate “le sanzioni previste in caso di ritardato pagamento o di decadenza dalla rateazione, qualora ne ricorrano i presupposti”.

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