Coniugi separati e agevolazioni prima casa
Una contribuente ha chiesto chiarimenti al Fisco riguardo la seguente problematica: dopo aver acquistato un appartamento insieme al coniuge, nel 2015, usufruendo dell’agevolazione prima casa (art. 1 della Tariffa, Parte prima,
Nota II-bis, allegata al DPR 131/1986), nel 2018 si è separata consensualmente. Tra le clausole dell’accordo di separazione è compresa la messa in vendita dell’abitazione prima del trascorrere dei 5 anni dalla data di acquisto, con l’intesa di dividere il ricavato al 50%.
Nell’istanza di interpello la signora ha inoltre evidenziato che l’immobile in questione è stato venduto a terzi con atto di compravendita del 2018, che è stato registrato applicando le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per gli atti di trasferimento della prima casa e che attualmente non ha possibilità economica di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione.
Alla luce di tali premesse ha chiesto di conoscere se la vendita, effettuata in base a una clausola inserita nell’accordo di separazione, comporti la decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite per l’acquisto del 2015.
Rispetto alla soluzione interpretativa prospettata, la signora sostiene la non decadenza dal beneficio fiscale fruito richiamando, a sostegno delle proprie ragioni, quanto previsto dall’art. 19 della legge 74/1987 (“Nuove norme sulla disciplina di casi di scioglimento del matrimonio”) per quanto concerne il regime di esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio: la ratio della norma sarebbe di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio. E viene citato anche il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019.
La risoluzione 80/E
Nel documento di prassi dello scorso 9 settembre l’Agenzia delle entrate, nel ricordare che le agevolazioni prima casa sono disciplinate dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR (DPR 131/1986), evidenzia che ai fini del quesito posto si deve far riferimento alle disposizioni contenute nel punto 4) della citata Nota II-bis, secondo le quali “In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
In linea generale, quindi, nel caso in cui si trasferisca l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa nel quinquennio e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo appartamento da destinare ad abitazione principale, scatta la decadenza dall’agevolazione fiscale fruita.
Le agevolazioni per divorzio e separazione
In relazione, poi, alle disposizioni agevolative previste per i casi di divorzio o di separazione, l’art. 19 della legge 74/1987 prevede che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Il tenore letterale della norma si rivolge ai casi di divorzio, ma le agevolazioni in questione sono applicabili anche nell’ambito dei procedimenti di separazione, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 10 maggio 1999, n. 154.
Le pronunce della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22023 del 21 settembre 2017 ha sancito che con l’esenzione in questione si son voluti favorire gli atti e gli accordi che i coniugi, preso atto della crisi del matrimonio, realizzano allo scopo di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio o alla separazione, compresi gli accordi contenenti il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge: il tutto con il fine ultimo di favorire e promuovere, nel più breve tempo possibile, “una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi” (Corte di Cassazione, 22 maggio 2002, n. 7493 e 17 febbraio 2001, n. 2347).
Per quanto riguarda, inoltre, il quesito relativo alla decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite per l’acquisto dell’immobile, trasferito nel quinquennio all’altro coniuge per effetto di un accordo di separazione, la Suprema Corte, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8104, alla luce dei contenuti del citato articolo 19 della legge 74/1987, ha stabilito che “non può farsi derivare la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione”.
In tal senso, inoltre, con l’ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3753 la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che l’attribuzione al coniuge della casa coniugale a seguito di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale non costituisce, infatti, una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa, ma una modalità di utilizzo “ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa)”.
Un ulteriore chiarimento, in merito, è contenuto nella recente ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019, dove gli Ermellini hanno stabilito che il principio espresso con riferimento a un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare “è di portata assolutamente generale” (Cass. n. 2111 del 2016) e, dunque, “non può non estendersi anche all’ipotesi per cui è causa, nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo” e, infatti: “a) la legge 74/1987, all’art. 19 dispone in via assolutamente generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154/1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; b) la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; c) recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b)”.
L’agevolazione non decade In conclusione l’Agenzia con la risoluzione 80/E, in linea con la ratio dell’art. 19, ritiene che la cessione a terzi di un appartamento oggetto di agevolazione prima casa in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non determina la decadenza dal beneficio fiscale.