FISCALITA

Conferma nel 2024 per il bonus zanzariere

Anche per il 2024, tra i risparmi fiscali legati ai lavori edilizi, è possibile fruire del bonus tende, zanzariere e persiane, la detrazione IRPEF o IRES del 50%, per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti, interventi finalizzati all’efficientamento energetico dell’immobile.

In particolare l’agevolazione – che non è un incentivo “autonomo” ma può rientrare negli interventi agevolabili con l’Ecobonus – spetta in caso di acquisto di zanzariere che integrano una schermatura solare, uno degli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (con percentuale scesa dal 65 al 50%).

Il limite massimo di spesa detraibile è di 60.000 euro per unità immobiliare e la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo: sono comprese, oltre a quelle per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, le spese per l’eventuale rimozione e smaltimento di vecchi dispositivi e anche altre opere accessorie, oltre alla parcella del professionista incaricato per la comunicazione Enea.

Anche in questo caso non è più possibile ottenere lo sconto in fattura con la cessione del credito al fornitore.

Quali zanzariere

Proprio perché il bonus è legato all’efficientamento energetico, non si possono installare tutti i tipi di zanzariere e la normativa di riferimento stabilisce che la detrazione è subordinata al rispetto di determinate caratteristiche tecniche, dunque la zanzariera deve:

– avere la marchiatura CE, che assicura la conformità agli standard comunitari di salute e sicurezza;

– avere un valore Gtot, il parametro con cui si determinata la capacità di schermare la luce del sole in combinazione con il vetro inferiore a 0,35 certificato (si può ottenere se abbinata a vetrate di tipo D a  doppio vetro 4/16/4 con gas argon);

– essere mobile, applicata a protezione di una vetrata, quindi non smontabile e regolabile; 

– essere applicata all’esterno della finestra o una portafinestra, all’interno o integrata nell’infisso.

Oltre alle zanzariere e alle tende anti insetto (api, zanzare, mosche e pappatacei), sono detraibili anche le spese sostenute per la relativa installazione.

A chi spetta

Sono ammesse all’incentivo le persone fisiche o giuridiche che posseggono l’immobile a qualsiasi titolo: la detrazione spetta al titolare di un diritto di godimento reale sull’immobile, che può essere un’abitazione privata, un locale commerciale o produttivo.

Le somme pagate sono detraibili dall’IRPEF per il proprietario, il nudo proprietario, l’usufruttuario, l’affittuario e il comodatario. Lo sono dall’IRES per imprese, utilizzatori dell’immobile per l’esercizio di attività professionale, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che versano l’IRES.

La documentazione

Ai fini del riconoscimento del risparmio fiscale, le spese sostenute devono essere pagate tramite bonifico parlante, bonifico online postale o bancario, recante l’indicazione della legge di riferimento, i dati del beneficiario e la partita IVA del destinatario, gli estremi della fattura e la causale del pagamento.

Entro 90 giorni dal collaudo dei lavori è inoltre necessario inviare un’apposita comunicazione all’Enea, che deve contenere una scheda descrittiva dell’intervento: come verbale di collaudo è ammessa anche una dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa che ha eseguito i lavori e resa ai sensi del decreto ministeriale 37/2008.

Dovrà essere conservata per 10 anni la documentazione relativa all’esecuzione dell’intervento, ovvero:

– le fatture e le ricevute;

– la copia ricevuta bonifico;

– certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) attestante la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti;

– l’originale della  documentazione inviata all’Enea e la ricevuta dell’invio;

– le schede tecniche dei componenti e/o la certificazione del fornitore.

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