CASSAZIONE

Condono debiti tributari: vale il limite di mille euro per ogni carico

Debiti tributari – Saldo e stralcio – Prescrizione – Art. 4 del DL n. 119/2018 – Limite 1.000 euro – Determinazione della soglia –  Singolo carico affidato – Cessazione della materia del contendere

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17506 del 18 giugno 2021, torna a precisare i termini del saldo e stralcio dei debiti tributari che non superano l’importo di 1.000 euro, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010; allineandosi all’orientamento della Sezione tributaria della stessa Corte (v. Cass. Sez. V. n. 23227/2020), ha ricordato che l’art. 4 del DL 23 ottobre 2018 n. 119 ha previsto che siano automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, per un importo residuo di 1.000 euro. Conseguentemente gli Ermellini, dopo aver dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, si sono soffermati sulla nozione di singolo carico e hanno chiarito come debba essere determinata la soglia di 1.000 euro indicata dal legislatore come importo del debito residuo per poter beneficiare dell’estinzione.

In particolare, hanno ricordato  che i giudici  nella citata pronunzia n. 23227/2020, il DL cit., art. 4, comma 1, hanno stabilito che: “… i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”. Il D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che:  “Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”.

Si tratta dunque di una sorta di condono di mini-cartelle che opera automaticamente, quindi senza che il contribuente debitore presenti alcuna domanda di adesione, e riguarda i carichi affidati tra il 2000 e il 2010 all’Agente della riscossione. Nel testo dell’odierna ordinanza viene peraltro anche specificato quali sono i fattori per individuare i debiti oggetto di stralcio e, nello specifico gli Ermellini hanno fatto riferimento a tre elementi, quali la sorte capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e, infine, le sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati all’Agenzia della riscossione per il periodo indicato.

Il limite di valore si riferisce quindi ai debiti di importo residuo, comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, e non tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.  Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, quindi nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivamente superiore a 1.000 euro, il cui singolo carico affidato al riscossore non superi l’importo di mille euro.

Inoltre, ricordano i Giudici di piazza Cavour, che per carico è da intendere “la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori”, quindi che l’oggetto del condono deve essere il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.

Rammentiamo per un più corretto inquadramento della questione che l’intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua a una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengano a tale cartella. Ciò non toglie che l’Amministrazione finanziaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Pertanto, nell’ipotesi in cui tali termini non siano rispettati e la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento o dalla data di notifica della cartella sia trascorso un tempo tale da determinare l’estinzione ex lege del debito tributario, per il contribuente sarà sempre possibile chiedere l’annullamento dei debiti tributari al giudice competente per materia e valore (Cass. Sent. n. 23227/2020 ).

A tal riguardo appare anche utile rinvenire nella giurisprudenza recente la pronuncia n. 17996 del 27 agosto 2020, con la quale la Suprema Corte aveva precisato, al contrario, che per applicare lo stralcio automatico dei debiti a ruolo si doveva considerare l’importo totale delle cartelle e non le singole voci di debito indicate nella stessa cartella.

Pertanto, considerando che in una sola cartella possono essere inserite diverse voci di debito sotto i 1.000 euro, si arrivava alla incoerente conclusione che, per scelta del riscossore (che potrebbe inserire più voci nella cartella) non si potevano annullare i debiti previsti dalla norma.

Poi con il ripensamento, avvenuto con la citata sentenza n. 23227 del 23 ottobre 2020, la Cassazione ha affermato che per l’applicazione dello stralcio automatico dei debiti a ruolo (ex art. 4 D.L. n. 119/2018) si devono considerare le singole voci di debito inserite nella cartella, quindi anche cartelle con importi maggiori di 1.000 euro potevano essere stralciate automaticamente.

Tale pronuncia è valida anche perché ben anticipa l’individuazione dello “spazio temporale” dello stralcio automatico e le somme che devono essere considerate per far rientrare i debiti nelle disposizioni dell’art. 4 del citato DL 119/2018, che nei primi due commi così recita: “… 1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’ riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

 a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare”.

Tanto premesso e tornando alla vicenda in dibattimento, un contribuente chiedeva al Tribunale adito di annullare le intimazioni di pagamento notificate da Equitalia s.p.a., con le quali INPS ed S.C.C.I. s.p.a. avevano richiesto il pagamento di contributi. L’Agente di riscossione all’epoca dei fatti ricorreva contro la decisione della Corte d’appello di Lecce, che rigettava l’impugnazione, affermando che il termine di prescrizione delle obbligazioni contributive continua a essere quinquennale anche se gli stessi siano stati richiesti con cartella esattoriale non opposta tempestivamente dal debitore. Da qui il ricorso in Cassazione affidato sulla base di due motivi, in cui essenzialmente si denunciava che il termine quinquennale di prescrizione deve ritenersi inapplicabile alla cartella di pagamento divenuta definitiva a causa della sua mancata opposizione.

La Suprema Corte, entrando nello specifico, ha sentenziato che “…si osserva che Equitalia Sud s.p.a. ha depositato memoria con la quale ha dedotto che è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti; la norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l’annullamento è automatico ed in particolare, il D.L. cit., art. 4, comma 1, ha stabilito che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”; il D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che “Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture R.g. n. 28349/2015 contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”; per quanto riguarda l’ambito operativo, il medesimo articolo, al successivo comma 4, ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, VIVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna; tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio (da ultimo Cassazione n. 23227 del 2020) :la sorte capitale; 

2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni e non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione; tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro; per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori.  Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella; ovviamente l’importo del debito residuo di Euro 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018); pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:

a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;

b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi);

le pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano, come si evince dalla lettura degli estratti di ruolo allegati alla memoria, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata;  – deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate ai debiti del contribuente annullati ex lege;  – considerato che alla luce della richiesta di Equitalia Sud s.p.a. non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, in accoglimento di tale richiesta, va dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge”.

Corte di Cassazione – Ordinanza 18 giugno 2021, n. 17506

sul ricorso 28349-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A., già Equitalia (ETR S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO DELL’ANNA;

– ricorrente –

contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 800 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

Nonché contro B. F,;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1011/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/05/2015 R.G.N. 325/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

Rilevato che:

F. B. chiese al Tribunale di Brindisi di annullare le intimazioni di pagamento, notificate da Equitalia s.p.a., con le quali INPS ed S.C.C.I. s.p.a. avevano richiesto il pagamento di contributi;

il Tribunale dichiarò prescritti i crediti contributivi e la Corte d’appello di Lecce, a seguito dell’impugnazione proposta da Equitalia Sud s.p.a., rigettò l’impugnazione, affermando che il termine di prescrizione delle obbligazioni contributive continua ad essere quinquennale anche se gli stessi siano stati richiesti con cartella esattoriale non opposta tempestivamente dal debitore;

avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2953 e 2934 cod. civ. e 49 d.P.R. n. 602/1973 in ragione del fatto che il termine quinquennale di prescrizione deve ritenersi inapplicabile alla cartella di pagamento divenuta definitiva a causa della sua mancata opposizione;

2) omesso esame degli atti interruttivi del termine prescrizionale prodotti in giudizio da Equitalia Sud s.p.a. con conseguente violazione degli articoli 2943, comma 4, 1219, comma 1, e 2945, comma 1, cod.civ.; resiste l’INPS mediante controricorso;

F. B. è rimasto intimato;

Equitalia Sud s.p.a. ha depositato istanza con la quale ha dichiarato che nelle more del giudizio l’INPS aveva disposto lo sgravio totale di tutte le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio di legittimità e ciò a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018, alla quale è stata allegata copia degli estratti di ruolo ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;

CONSIDERATO che:

preliminarmente si osserva che Equitalia Sud s.p.a. ha depositato memoria con la quale ha dedotto che è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti; la norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l’annullamento è automatico ed in particolare, il D.L. cit., art. 4, comma 1, ha stabilito che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili...”;

il D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che “Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture R.g. n. 28349/2015 contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione“; per quanto riguarda l’ambito operativo, il medesimo articolo, al successivo comma 4, ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, VIVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna; tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio (da ultimo Cassazione n. 23227 del 2020) :la sorte capitale;

2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni e non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione; tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro; per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori.

Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella;

ovviamente l’importo del debito residuo di Euro 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata invigore del decreto (24 ottobre 2018);

pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:

a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;

b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi);

le pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano, come si evince dalla lettura degli estratti di ruolo allegati alla memoria, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata;

deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate ai debiti del contribuente annullati ex lege;

considerato che alla luce della richiesta di Equitalia Sud s.p.a. non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, in accoglimento di tale richiesta, va dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge;

ricorrono valide ragioni, derivanti dal sopravvenuto intervento normativo, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere, e compensate le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

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