FISCALITA

Condominio minimo e ristrutturazioni: detrazione IRPEF anche senza codice fiscale

Con la circolare n. 11/E del 2014 l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che in presenza di un “condominio minimo” – un edificio composto da non più di otto condomini – restavano applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c. che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (e l’obbligo per lo stesso di aprire un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di oltre dieci condomini).

L’Agenzia aveva inoltre ricordato che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di questi edifici l’accesso all’agevolazione rimaneva subordinato – dall’entrata in vigore della legge n. 449/1997 che ha introdotto la relativa detrazione – alla circostanza che il condominio fosse intestatario delle fatture ed eseguisse, tramite l’amministratore o uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla norma, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.

Alla domanda se la mancata richiesta del codice fiscale del condominio impedisce di detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione delle parti condominiali ha risposto l’Agenzia con la risoluzione n 74/E del 2015, emanata a seguito dell’interpello presentato dal proprietario di un immobile che, con altri due fratelli proprietari di delle abitazioni ubicate nello stesso minimo condominio, aveva pagato pro-quota le spese di ristrutturazione delle parti comuni senza riportare nel bonifico bancario il codice fiscale del condominio (che non era neanche stato richiesto) come prevede la legge n. 449/1997.

Infatti, con la circolare n. 57/E del 1998, l’Amministrazione finanziaria aveva precisato che in caso di interventi di ristrutturazione edilizia è necessario che i documenti giustificativi di spesa “devono essere intestati al condominio” e che il bonifico “deve recare il codice fiscale dell’amministratore di condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio”.

Per beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo i condòmini, per la quota spettante, possono inserire nella dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Nell’esame del caso prospettato l’Agenzia delle Entrate, non individuando alcun pregiudizio al rispetto, da parte delle banche o delle Poste, dell’obbligo di operare le ritenute sui pagamenti delle fatture di ristrutturazione (art. 25, D.L. n. 78/2010) eseguiti da tutti i proprietari, ha precisato che per fruire della detrazione è necessario procedere ad alcuni adempimenti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sono state sostenute le spese: si deve presentare la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio (con modello AA5/6) e versare, per conto di quest’ultimo e tramite modello F24 (codice tributo 8912), la sanzione minima di euro 103,29 per l’omessa richiesta.

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E’ necessario, inoltre, che il condominio invii una comunicazione in carta libera e unica per tutti i condòmini all’ufficio delle Entrate competente per territorio, indicando per ciascuno le generalità, il codice fiscale, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e gli estremi delle fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

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