LAVORO

Conciliazione vita lavoro: sgravi contributivi e aree di intervento

Il decreto 12 settembre 2017 del Ministero del Lavoro – emanato di concerto con il Ministero dell’Economia – attuativo (seppure con un paio d’anni di ritardo) della misura prevista dall’art. 25 del D.lgs. 80/2015 (il cosiddetto Jobs Act), definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle aziende private e volte a promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi aziendali: tali misure devono essere innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento e dalle norme vigenti.

Si tratta, in sostanza, di sgravi contributivi per i datori di lavoro del settore privato (sono infatti escluse le pubbliche amministrazioni) che dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 firmano e depositano contratti aziendali – anche in recepimento di contratti collettivi territoriali – che introducono istituti di conciliazione fra vita e lavoro in tre settori specifici: la genitorialità, la flessibilità organizzativa e il welfare aziendale. I contratti in questione devono riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal datore di lavoro nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al beneficio.

Le risorse finanziarie destinate (in via sperimentale) all’iniziativa ammontano a 55,2 milioni di euro per il 2017 e 54,6 milioni per il 2018. Il beneficio sarà modulato in base alla dimensione aziendale e al numero dei datori di lavoro ammessi: per quelli di loro che dovessero beneficiare indebitamente dello sgravio contributivo, scatteranno il versamento dei contributi dovuti e il pagamento delle sanzioni civili previste dalle norme vigenti in materia.

 

Quali misure

Le misure di conciliazione individuate dal decreto, da inserire nei contratti aziendali, sono distribuite in tre distinte aree di intervento.

  • Genitorialità – Estensione temporale del congedo di paternità e della relativa indennità; estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità; previsione di nidi d’infanzia, asili nido, spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali; percorsi formativi (e-learning, coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità; buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
  • Flessibilità organizzativa – Lavoro agile; flessibilità oraria in entrata e in uscita; banca ore; part-time; cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
  • Welfare aziendaleconvenzioni per l’erogazione di servizi time saving; convenzioni con strutture per servizi di cura; buoni per l’acquisto di servizi di cura.

L’accesso dell’azienda al beneficio è subordinata a due condizioni: 1) nel contratto devono essere inserite almeno due delle tre misure previste dal decreto 2) almeno una di queste deve essere compresa in quelle previste dalle aree Genitorialità o Flessibilità organizzativa.

 

Lo sconto contributivo

Al fine di modulare l’entità del beneficio in relazione alla dimensione aziendale, in ciascun anno del biennio 2017-2018:

  • il 20% delle risorse finanziarie disponibili viene attribuito in misura uguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi;
  • il restante 80% viene attribuito sulla base del numero medio di dipendenti occupati nell’azienda nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

In ogni caso, visto il carattere sperimentale della misura, l’agevolazione può essere riconosciuta una sola volta nell’arco del biennio per ciascun datore di lavoro (non si può avere lo sgravio per entrambi gli anni) e non può superare il 5% della retribuzione imponibile previdenziale dichiarata dal datore di lavoro nell’anno precedente a quello della domanda. Al riguardo l’ammontare dello sconto contributivo, in funzione dei parametri sopra descritti, viene quantificata dall’Inps in base ai dati delle dichiarazioni contributive presentate e non è suscettibile di variazione.

 

Presentazione della domanda

I datori di lavoro interessati devono presentare la domanda all’Inps – anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali – in via telematica, anche tramite gli intermediari autorizzati, a partire dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale e secondo le indicazioni fornite dall’Istituto previdenziale.

Nel decreto è previsto che la domanda deve comunque contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
  • data di avvenuto deposito del contratto aziendale presso il competente ufficio dell’Ispettorato del lavoro;
  • la dichiarazione di conformità del contratto aziendale a quanto previsto dal decreto.

Le scadenze entro cui presentare le domande all’Inps sono i seguenti:

  • il 15 novembre 2017, per i contratti depositati entro il 31ottobre 2017;
  • il 15 settembre 2018 per quelli depositati entro il 31 agosto 2018.

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