DIRITTO ECONOMIA

Comune e Organizzazione di volontariato: tassazione di un contratto d’appalto

Il Sindaco di un Comune ha presentato istanza di interpello ordinario in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, di un contratto d’appalto stipulato tra il Comune e un’Organizzazione di volontariato.

In particolare il Comune, con una determinazione del giugno 2017, ha affidato in appalto il servizio di mantenimento e custodia dei cani e gatti randagi a un’associazione di volontariato regolarmente iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione e operante fuori campo IVA. Dovendo procedere alla stipula del relativo contratto che, come previsto dal regolamento dell’Ente sarà in forma di atto pubblico amministrativo con obbligo di registrazione, il Sindaco interpellante chiede come debba essere tassato tale atto ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, a seguito delle modifiche normative introdotte in materia per le Organizzazioni di volontariato dal D.lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore”).

Come soluzione interpretativa prospettata il contribuente ritiene che in sede di registrazione il contratto di appalto stipulato dal Comune con l’Organizzazione di volontariato possa essere considerato esente dalle imposte di registro e di bollo. Secondo l’interpellante, infatti, può continuare a essere applicata alle Organizzazioni di volontariato, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 101, comma 2, D.lgs. n. 117/2017), l’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo prevista dall’art. 8, comma 1, della legge 266/1991.

 

La risoluzione 158/E

La risposta all’interpello è contenuta nella risoluzione n.158/E del 21 dicembre 2017, nella quale l’Agenzia delle Entrate, partendo dal trattamento fiscale di un soggetto diverso dall’interpellante, come presupposto per l’applicazione al caso in questione dell’imposta di registro, in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro stabilito dall’art. 40 del DPR 131/1986 formula una serie di osservazioni.

L’art. 8, comma 1, della legge 266/1991 – “Legge quadro sul volontariato” – ha sancito che gli atti costitutivi delle Organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro. L’art. 102 del citato decreto legislativo 117/2017, recante il Codice del Terzo settore (Cts), ha previsto l’abrogazione di parecchie disposizioni, tra le quali si trova anche la legge 266/1991, compresa dunque la norma sopra riportata. L’art. 104 dello stesso decreto, che contiene le disposizioni sull’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, al comma 3 prevede che le norme del Codice entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 3 agosto 2017, compresa, quindi, l’abrogazione dell’art. 8, comma 1, della legge 266/1991.

Comunque, in base all’art. 104, comma 2, del Cts, le disposizioni del titolo X (“Regime fiscale degli enti del Terzo settore”) si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e tuttavia non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.

Una deroga a tale previsione è contenuta nell’art. 104, comma 1, del Cts, secondo il quale per le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri, è stabilita l’applicabilità in via transitoria a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 – quindi dal 1° gennaio 2018 – e fino all’entrata in vigore delle disposizioni del titolo X, per la precisione di quelle espressamente previste dall’art. 104, comma 1, del Codice del terzo Settore.

 

Imposte dirette e tributi locali

Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 a Onlus, Odv e Aps è compreso, in particolare, l’art. 82 del Cts concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali.

L’art. 82 prevede, fra l’altro:

– al comma 3, l’applicazione in misura fissa dall’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale) per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione eseguite dagli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (art. 82, comma 1). Per le modifiche statutarie effettuate al fine di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative è prevista l’esenzione dall’imposta di registro;

– al comma 4, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale), alle condizioni normativamente previste, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1;

– al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1.

Per quanto riguarda l’individuazione delle norme applicabili nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore) sino alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 si deve tener conto di quanto stabilito dall’art. 5-sexies del decreto legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017.

In particolare, l’art. 5-sexies stabilisce che “l’articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017 si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117. Pertanto le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 117, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”.

La norma sopra riportata, che ha carattere di norma di interpretazione autentica, chiarisce in pratica che le modifiche e l’abrogazione delle disposizioni fiscali operate dal D.lgs. 117/2017 hanno la stessa decorrenza delle nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

Di conseguenza, le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale continuano a beneficiare delle disposizioni agevolative di settore fino al periodo di applicabilità delle nuove norme.

 

Conclusioni

Dal quadro normativo descritto, per quanto riguarda il caso in questione, si giunge alle seguenti conclusioni:

– se il contratto di appalto viene registrato entro il 31 dicembre, sarà considerato esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 266/1991, sulla base di quanto disposto dall’art. 5-sexies del DL 148/2017;

– se, invece, il contratto viene registrato dopo il 31 dicembre 2017, sarà considerato esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.lgs. 117/2017, mentre sarà assoggettato all’imposta di registro con l’aliquota del 3% ai sensi dell’art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, poiché il citato art. 82, del D.lgs. 117/2017, ai commi 3 e 4 prevede, ai fini dell’imposta di registro, agevolazioni per tipologie differenti da quella in esame.

 

 

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