Comune e Equitalia condannate a pagare le multe illegittime
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17502 del 1° settembre 2016, conferma quanto già deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 8356/2014 e chiarisce che in caso di accoglimento dell’opposizione della sanzione amministrativa per mancata notifica del verbale, sono soccombenti la P.A. e l’ente esattore, che pertanto vanno condannati alle spese di lite in quanto resta pacifico il fatto che il cittadino ha comunque sostenuto le spese per tasse e avvocato onde vedersi annullare una pretesa tributaria non dovuta.
Dunque, se la multa viene annullata perché arriva a casa la relativa cartella di pagamento di Equitalia senza che, prima di ciò, alcun verbale sia mai stato consegnato, le spese sostenute per fare il ricorso le pagano sia Equitalia che il Comune. Questo perché la prima è responsabile personalmente nell’aver omesso la spedizione della multa al conducente; il secondo, invece, perché prima di inviare la cartella di pagamento, è tenuto a verificare che tutti i precedenti atti del procedimento siano stati rispettati, ivi compresa la notifica della contravvenzione.
Lo afferma una recente sentenza della Cassazione.
E’ quindi legittima la condanna in solido alle spese di giudizio di un Ente e del Concessionario della riscossione (nel caso di specie, Equitalia Sud), giacché se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere gli atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni, mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido. Pertanto, non sempre le multe che gli automobilisti subiscono sono legittime: a inficiarne la validità, infatti, possono essere diversi aspetti, tra i quali la mancata notifica del relativo verbale. In questo caso, se l’opposizione di chi ha subito una multa è fondata, delle spese di giudizio Equitalia e il Comune devono farsi carico in solido.
Quel che afferma la Cassazione riguarda, però, le cosiddette spese processuali per il ricorso contro la cartella. In questo caso, a pagare i costi della causa e dell’avvocato al cittadino saranno sia Equitalia, sia il Comune: entrambi sono responsabili e si parla, a riguardo, in gergo tecnico, di “condanna in solido”. In altre parole, il cittadino può chiedere i soldi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto: un indubbio vantaggio se si considera la liquidità di Equitalia rispetto alle spesso disastrate casse comunali.
Cittadini, quindi, più garantiti: se messi alle strette e costretti a presentare ricorso contro la cartella non preceduta da alcuna richiesta di pagamento, il rimborso dei costi della causa dovrebbe essere ormai scontato.
La pronuncia traeva origine dal fatto che Equitalia Sud Spa aveva proposto ricorso per cassazione contro una contribuente e nei confronti dell’autorità comunale competente, avverso la sentenza del tribunale di Roma del 10 aprile 2014 che ha condannato l’Ente ed Equitalia, in solido, alle spese.
La parte ricorrente denunziava la violazione dell’art. 91 e dell’art. 97 cpc , e degli artt. 12, 24, 25 D.P.R. n. 602/73, per avere il tribunale palesemente errato nel ritenere Equitalia soccombente in primo grado e, conseguentemente, nel ritenere erronea la compensazione delle spese in quel giudizio condannandola alle spese dei due gradi.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, con le seguenti motivazioni: “ … E’ il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’articolo 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, e quella ex articolo 615 c.p.c., (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.). Nella specie, l’opposizione alla cartella è stata proposta per la violazione della L. n. 689 del 1981, per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela. A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi della ricorrente Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279. Al riguardo va rilevato che, se e’ vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496/2016)”.
Suprema Corte di Cassazione – Sezione VI Civile
Sentenza 1 settembre 2016, n. 17502
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. LOMABRDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24081/2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA – DIREZIONE REGIONALE LAZIO -, in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza a 8356/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) spa propone ricorso per cassazione contro (OMISSIS) e nei confronti di Roma Capitale, che resistono con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma 10.4..2014 che ha condannato Roma Capitale ed Equitalia in solido alle spese.
Parte ricorrente denunzia violazione dell’articolo 91, e dell’articolo 97 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 12, 24 e 25, per avere il tribunale palesemente errato nel ritenere (OMISSIS) soccombente in primo grado e conseguentemente nel ritenere erronea la compensazione delle spese in quel giudizio condannandola alle spese dei due gradi. E’ il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’articolo 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, e quella ex articolo 615 c.p.c., (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).
Nella specie, l’opposizione alla cartella e’ stata proposta per la violazione della L. n. 689 del 1981, per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.
A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi della ricorrente Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279.
Al riguardo va rilevato che, se e’ vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496/2016).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in euro700 di cui 600 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascun controricorrente, dando atto alla sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 8 giugno 2016