FISCALITA IVA

Compliance, spesometro e adempimento spontaneo ai fini IVA

L’Agenzia delle Entrate, con le modalità previste da un Provvedimento dello scorso 8 ottobre, mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dagli stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA – ai sensi dell’art. 21 del Dl 78/2010 – da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso del tutto o in parte di dichiarare il volume d’affari conseguito. Gli elementi e le informazioni riportati nel Provvedimento forniscono al contribuente dati utili per una valutazione sulla correttezza dei dati di cui dispone, il che permette al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze ignoti al Fisco in grado di giustificare la presunta anomalia oppure di rimediare agli eventuali errori o omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In pratica, quelle in arrivo da settembre sono comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo ai titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate alle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti (il cosiddetto spesometro).

 

Quali dati nelle comunicazioni

La lettera contiene i seguenti elementi:

  1. a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  2. b) il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;
  3. c) il codice dell’atto;
  4. d) il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso ai sensi del citato art. 21, decreto legge 78/2010;
  5. e) le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata.

 

Le modalità di trasmissione

La comunicazione con le informazioni sopra elencate viene inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti: nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), l’invio viene effettuato per posta ordinaria.

 

Il cassetto fiscale

Il contribuente può consultare la comunicazione e le relative informazioni di dettaglio all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia denominata “Cassetto fiscale”, nel quale sono resi disponibili i seguenti dati:

  1. a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  2. b) la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione IVA;
  3. c) l’importo della somma delle operazioni relative a:

– cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA (art. 21, decreto legge 78/2010;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi del medesimo art. 21 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;

  1. d) il totale delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione IVA;
  2. e) i dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione o cognome e nome e codice fiscale);
  3. f) l’ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA;
  4. g) i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione o cognome e nome e codice fiscale);
  5. h) l’ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.

 

Le comunicazioni del contribuente

Il contribuente, anche mediante un intermediario abilitato, può richiedere informazioni o segnalare alle Entrate eventuali dati, elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco con le stesse modalità sopra indicate (Pec o posta ordinaria).

 

Come regolarizzare gli errori

Una volta conosciute le informazioni e gli elementi resi disponibili dall’Agenzia, i contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi tramite l’istituto del ravvedimento (D.lgs. 472/1997, art. 13), beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Sarà possibile ricorrere al ravvedimento a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, e inoltre il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (artt. 36-bis, DPR 600/1973 e 54-bis, DPR 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter, DPR 600/1973).

 

 

 

 

 

 

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay