Compensi per diritti d’autore e regime forfetario, non si applicano ritenute
La legge 190/2014, all’art. 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, il regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche titolari di attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
L’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018), ha modificato con portata estensiva l’ambito di applicazione del regime forfetario e, tra le altre modifiche apportate, ha riformulato alcune delle cause ostative all’applicazione di tale regime, che si applica nel modo seguente: una volta determinato il reddito imponibile, con le modalità previste, il contribuente forfetario applica un’unica imposta del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, che è del 5% per le nuove iniziative produttive.
La circolare 9/2019
Per quanto concerne i proventi a titolo di diritti d’autore, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che:
a) questi redditi, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario, circostanza che sarà ritenuta esistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo;
b) se il contribuente consegue proventi di questa categoria, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, sono confermate le modalità di tassazione degli stessi, previste dal comma 8 dell’art. 54 del TUIR, in base al quale il reddito è ridotto del 25% a titolo di determinazione forfetaria delle spese, del 40% se percepiti da contribuenti con meno di 35 anni.
Il dubbio dalla circolare 9/2019
Con un’istanza di interpello è stato esposto un quesito riguardante l’applicazione del regime forfetario da parte di una società per azioni che chiede se, nel ruolo di sostituto d’imposta, debba effettuare la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF sui compensi per diritti d’autore connessi all’attività di lavoro autonomo erogati a professionisti che si avvalgono del regime forfetario.
La S.p.A. ha evidenziato, documentandolo, che:
– i contratti stipulati riguardano collaborazione artistica/professionale ai fini della realizzazione di opere dell’ingegno;
– nelle notule sottoscritte, i professionisti dichiarano che l’operazione è effettuata nell’ambito del regime forfetario poiché connessa ad attività di lavoro autonomo esercitata con partita IVA;
· i prestatori d’opera svolgono prestazioni di lavoro autonomo in regime IVA forfetario nei confronti della società stessa e che, inoltre, cedono un diritto d’autore relativo all’attività svolta e sottoscrivono con l’istante contratti denominati “per prestazioni miste”.
L’azienda attribuisce il dubbio interpretativo alla circolare 9/E del 2019, nel punto in cui l’Agenzia delle entrate ha precisato che “Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54”. Nello specifico, si chiede se la puntualizzazione sia da intendere come una precisazione dei criteri di determinazione della base imponibile dei diritti d’autore (25% o 40%) sulla quale applicare l’imposta sostitutiva propria del regime forfetario o se, invece, sia indirizzata ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi per diritti d’autore, nonostante concorrano all’eventuale raggiungimento della soglia limite dei 65.000 euro per fruire del regime forfetario.
A parere della società i compensi in questione concorrono all’eventuale raggiungimento della soglia dei 65.000 euro e devono scontare l’imposta sostitutiva invece di quella ordinaria, per cui il committente con il ruolo di sostituto d’imposta non deve effettuare la ritenuta d’acconto su tali compensi descrivendo, anche tramite documentazione integrativa presentata, il proprio modus operandi che consiste nel chiedere, al collaboratore che percepisce diritti d’autore, di presentare:
1) una dichiarazione sotto la propria responsabilità che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitato in regime forfetario e che, pertanto, rientrano nel plafond dei 65.000 euro;
2) una notula con l’indicazione dei dati anagrafici, dell’importo dei compensi percepiti e degli estremi della norma del regime forfetario.
Il sostituto d’imposta non effettua ritenute
Nella Risposta n. 517 del 12 dicembre 2019 l’Agenzia ribadisce quanto già chiarito con la risoluzione 311/E del 21 luglio 2008 per il regime fiscale per i contribuenti “minimi”: anche per quanti applicano il regime forfetario, la cessione del diritto d’autore durante la permanenza nel regime è soggetta alle modalità di certificazione dei compensi previste ed è soggetta all’imposta sostitutiva sopra citata. Ne consegue che ogni caso in cui ci sia effettiva connessione tra i proventi per diritto d’autore e l’attività di lavoro autonomo svolta, questi dovranno concorrere alla verifica del limite di 65.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario e saranno assoggettati all’imposta sostitutiva, con le aliquote di abbattimento forfetario dei costi previste dall’art. 54, comma 8, del TUIR.
In sostanza, i proventi a titolo di diritti d’autore conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dallo stesso, saranno ridotti del 25% (o del 40% se percepiti da soggetti con meno di 35 anni) e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle aliquote di abbattimento forfetario ordinarie, al fine di applicare all’importo complessivo l’imposta sostitutiva.
In base al successivo comma 67, la S.p.A. in qualità di sostituto d’imposta non dovrà effettuare alcuna ritenuta d’acconto ai fini IRPEF sui compensi per i diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti in regime forfetario.
In proposito la società deve acquisire dal professionista – come ha dichiarato di fare, del resto – una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime forfetario.
Nella Risposta 517 viene infine precisato che se la società non sfrutta alcun diritto d’autore, oppure se i commissionari svolgono a suo favore un’attività fiscalmente riconducibile a un rapporto di lavoro derivante da un reddito di lavoro dipendente o assimilato, i professionisti nel primo caso non potrebbero applicare le disposizioni sul diritto d’autore (pur rilasciando la dichiarazione sopra citata) e, nel secondo caso, non potrebbero applicare il regime forfetario: in entrambi i casi incomberebbe sulla società l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto.
