FISCALITA LAVORO

Compensazioni fiscali, sospesi gli F24 con profili di rischio

La compensazione fiscale consiste nella possibilità di utilizzare un credito per neutralizzare un debito e può essere di due tipi: orizzontale e verticale. La compensazione orizzontale si ha quando il credito viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte di natura diversa (ad esempio, con un credito IVA si compensa un debito IRPEF); quella verticale, invece, si realizza quando si ricorre al credito fiscale per compensare un debito della stessa natura.

Per effettuare le compensazioni, i contribuenti titolari di partita IVA devono avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: questo vale per i crediti IVA, per gli altri crediti per imposte sui redditi, IRAP, ritenute, imposte sostitutive, addizionali e crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi. I contribuenti privi di partita IVA che presentano il modello F24 con crediti in compensazione, ma con un saldo finale maggiore di zero, possono presentarlo mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico, oppure utilizzando i servizi di internet banking.

Il provvedimento

Nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi ed ai fenomeni delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, l’art. 1, comma 990, della legge 205/2017 prevede che l’Agenzia può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Con un Provvedimento del 28 agosto 2018 l’Agenzia delle entrate ha definito i criteri e le modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24) che contengono compensazioni che presentano profili di rischio.

Se alla conclusione del controllo automatizzato il credito risulta utilizzato correttamente, o trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega stessa è eseguita e le compensazioni e i versamenti contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; in caso diverso, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati: al riguardo è previsto che con provvedimento del Direttore delle Entrate vengano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.

Ed è con il provvedimento in questione che vengono individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, gli F24 da sottoporre alla verifica da parte delle strutture territorialmente competenti e viene inoltre definita la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell’utilizzo del credito.

I criteri selettivi

I modelli F24 che presentano profili di rischio sono selezionati per l’applicazione della procedura di sospensione (art. 37, comma 49-ter, Dl 223/2006), utilizzando criteri riferiti:

– al tipo dei debiti pagati;

– al tipo dei crediti compensati;

– alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

– ai dati presenti in Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici riguardanti i soggetti indicati nell’F24;

– a compensazioni analoghe effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

– al pagamento di debiti iscritti a ruolo (art. 31, comma 1, Dl 78/2010).

Al fine di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di debiti iscritti a ruolo, dallo scorso 29 ottobre (data di decorrenza delle disposizioni del Provvedimento) i modelli F24 con il pagamento di tali importi vengono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, “pena il rifiuto della delega di pagamento”.

 

La procedura di sospensione

Per l’F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia, la sospensione della delega di pagamento – che riguarda l’intero contenuto – viene comunicata con un’apposita ricevuta, nella quale viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24. Durante il periodo di sospensione non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo dell’F24 e si può richiedere l’annullamento della delega di pagamento secondo le procedure telematiche delle Entrate.

Concluse le verifiche effettuate, se l’Agenzia rileva che il credito non è stato utilizzato correttamente, con una ricevuta ad hoc comunica, indicando la motivazione, lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico e tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello scartato si considerano non eseguiti.

Fermi restando i successivi controlli sui crediti compensati, se dopo le verifiche il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

  1. a) in caso di F24 a saldo zero, con apposita ricevuta l’Agenzia comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
  2. b) se, invece, il modello presenta un saldo positivo, parte la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Durante il periodo di sospensione, e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare alle Entrate gli elementi informativi che considera necessari per il buon fine della delega sospesa, elementi che sono utilizzati dall’Agenzia per controllare l’utilizzo del credito compensato.

I criteri selettivi descritti e la procedura di sospensione vengono applicati, se compatibili, anche “ai residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento”.

 

 

 

 

 

 

 

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