FISCALITA

Compensazioni dei debiti fiscali con i crediti verso la PA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2017 il decreto del Ministero Economia e Finanze 9 agosto 2017, che estende a tutto il 2017 la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione con debiti verso il fisco, accordando così un’ulteriore possibilità, dietro richiesta, a professionisti e imprese per utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi (anche professionali), a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato: quindi, la compensazione è ammessa solo se con il credito verso la Pa si pagherà completamente quanto dovuto.

In particolare, è possibile compensare i carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, compresi anche i debiti relativi alla definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) previsto dal decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2017.

L’azienda che ha effettuato dei lavori per conto di una Pubblica amministrazione e non ha ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata, può utilizzare quel credito commerciale per pagare gli importi iscritti in cartelle di pagamento.

E’ indispensabile che l’Amministrazione interessata, quella per cui sono stati effettuati i lavori, certifichi il credito: per richiedere la certificazione è disponibile la piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cliccando su http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml. Per effettuare la compensazione, quindi, il contribuente deve chiedere all’ente debitore, tramite un’istanza ad hoc, la certificazione del credito – che, come detto, deve essere certo, liquido ed esigibile – (art. 9, comma 3-bis, DL n. 185/2008): l’istanza, allegata al decreto 25/6/2012, si presenta utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc) disponibile sul sito crediticommerciali.mef.gov.it.

L’ente debitore deve rispondere alla richiesta di certificazione del credito entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza; il contribuente deve presentare l’originale della certificazione all’agente della riscossione, che dopo averne verificato la validità, dispone la compensazione e aggiorna la Piattaforma dei crediti commerciali. L’agente della riscossione deve annotare l’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo sulla copia della certificazione rilasciata al contribuente-creditore. Il credito residuo, poi, potrà essere utilizzato, se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.

La compensazione può essere effettuata tra:

– crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e Province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti;

– debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali, riferiti “ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016” (DM 9 agosto 2017).

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell’attestazione di pagamento. In fase di compensazione, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, dovranno essere indicati gli importi che si vogliono estinguere.

Dallo scorso 21 agosto, quindi, imprese e lavoratori autonomi possono compensare i debiti delle cartelle esattoriali, relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, Dlgs n. 165/2001) e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22/5/2012 e 25/6/2012, a patto che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay