FISCALITA LEGGE

Compensabili nel 2021 i crediti d’imposta del 2019 eccedenti i limiti di utilizzo

La legge 388/2000 (art. 34, comma 1) ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fissandolo in 700.000

euro per ciascun anno solare. A seguito della crisi causata dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria, solo per l’anno 2020, l’art. 147 del decreto crescita (Dl 34/2020) ha innalzato da 700.000 a 1 milione di euro il limite massimo dei crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24 (o rimborsabili ai soggetti sopra indicati).

Inoltre, la dichiarazione annuale da cui emerge il credito compensabile superiore a 5.000 euro, deve recare il visto di conformità e la compensazione va eseguita utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel e Fisconline).

Il dubbio interpretativo

Una società riferisce di aver chiuso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019, Unico 2020 SC, con un credito IRES e di aver compensato, nell’anno solare 2020, complessivamente crediti IRES e IRAP 2019 fino all’importo massimo consentito dal decreto crescita, quindi per 1 milione di euro. Chiede se è possibile compensare altri 700.000 euro del credito IRES 2019, limite massimo autorizzato per il periodo d’imposta 2021, sin dai primi mesi dell’anno in corso e, quindi, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, specificando di trovarsi nelle condizioni di poter rispettare tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ovvero:

a) la compensazione non deve superare in ciascun anno solare i limiti massimi stabiliti (1 milione di euro per il 2020 e 700.000 per il 2021);

b) La firma per attestazione è stata rilasciata dal soggetto incaricato alla relazione di revisione nell’ultima dichiarazione dei redditi Unico SC 2020 per il 2019.

La compensazione

Con riferimento ai chiarimenti interpretativi richiesti, nella risposta n. 336 del 12 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate osserva che l’art. 17 del decreto legislativo 241/1997 prevede che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito emerge.

L’allineamento con l’IVA

A seguito delle modifiche introdotte al citato articolo 17, le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP, comprese le addizionali e le imposte sostitutive, scaturite dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze sono allineate a quelle già previste per i crediti IVA: di conseguenza, tali crediti, se superiori ai 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione non più dal 1° giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ma dopo la presentazione della relativa dichiarazione annuale (o istanza).

La conferma del Fisco

Il limite alla compensazione in commento è cumulativo, per anno solare, per tutti i crediti d’imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta, per cui nel caso in questione i crediti emergenti dalla dichiarazione del 2020 per il 2019 non compensati per raggiunti limiti  di utilizzo possono continuare a essere compensati nel 2021, indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019 e fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 per il periodo d’imposta 2020.

Tali crediti, che residuano dall’anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24, saranno per così dire “rigenerati” e conseguentemente sottoposti al visto di conformità, per la verifica della corretta esposizione del credito nella relativa dichiarazione.

Ovviamente i crediti relativi al periodo d’imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono, con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 700.000 euro per l’anno solare 2021.

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