ECONOMIA FISCALITA

Commercio al dettaglio: dal 3 al 24 maggio la domanda per i contributi a fondo perduto

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 aprile del decreto attuativo del Ministero per lo Sviluppo economico, firmato il 24 marzo, diventano operativi i contributi a fondo perduto destinati commercio al dettaglio previsti dal decreto sostegni-ter (Dl 4/2022).

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono inviare l’istanza nel periodo compreso fra le ore 12:00 del 3 e le ore 12:00 del 24 maggio: istruzioni, tempi, modalità di accesso agli aiuti e i dettagli della procedura sono contenuti nel decreto del Mise, in base al quale prima di effettuare i pagamenti ci saranno le verifiche sui requisiti, la regolarità della domanda e rispetto dei limiti degli aiuti di Stato. Le risorse stanziate sono pari a 200 milioni di euro.

I requisiti previsti

L’istanza deve essere presentata sulla base del modello allegato al decreto, esclusivamente in via telematica attraverso la procedura informatica disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it): ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

Possono presentare la domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

• svolgimento in via prevalente delle attività identificate con i codici ATECO indicati nella tabella allegata al decreto;

• ricavi riferiti al 2019 non superiori a 2 milioni di euro;

• riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;

• sede legale o operativa nel territorio italiano

• l’attività deve risultare regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese;

• non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti Stato;

• non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. 231/2001.

Il soggetto deve inoltre essere in possesso di una Pec attiva, la cui registrazione nel Registro delle imprese è obbligatoria per la presenta zione dell’istanza: il suo accertamento è eseguito telematicamente dalla procedura informatica.

Le modalità di accesso

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal certificato camerale della stessa, che può conferire a un altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza.

Nella domanda, oltre al possesso dei requisiti sopra indicati, il richiedente dichiara:

a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza pandemica;

b) l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;

c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021, che viene determinato dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascun periodo d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva;

d) l’importo del contributo richiesto;

e) l’Iban relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, per l’accreditamento dell’agevolazione.

Ai fini dell’accesso, insieme all’istanza, devono inoltre essere trasmesse, se necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero dedicata.

Concessione, verifiche e controlli

L’importo del contributo spettante si calcola applicando la percentuale di seguito indicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019:

a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000 di euro.

Dopo la scadenza del 24 maggio, il Mise effettuerà le dovute verifiche e adotterà un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i beneficiari, che sarà pubblicato sul sito istituzionale; qualora lo stanziamento non risulterà sufficiente per tutte le istanze, il Mise ridurrà proporzionalmente il contributo.

Dopo la pubblicazione del citato provvedimento cumulativo, e in assenza di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, viene verificata l’assenza del destinatario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero attraverso la cosiddetta “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti. Il passaggio successivo prevede l’accreditamento dell’importo spettante sul conto corrente indicato nell’istanza, ma non sarà quello definitivo, perché dopo l’erogazione il Mise effettuerà dei controlli per verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di richiesta dell’agevolazione: se verranno riscontrate delle irregolarità le agevolazioni sanno revocate.

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