FISCALITA PRIMA PAGINA

Come sono cambiati i criteri per la residenza fiscale di società e persone fisiche

Nell’ambito degli interventi previsti dalla legge legge delega n. 111/2023, che ha conferito al Governo la delega per la revisione del sistema tributario nazionale, ci sono le misure introdotte dal decreto sulla fiscalità internazionale (D.lgs. 209/2023), tra le quali troviamo le nuove regole per la residenza fiscale in Italia di persone fisiche, società ed enti. Gli obiettivi sono molteplici: rendere l’imposizione coerente con la prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie

imposizioni, coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, garantire maggiore certezza giuridica e ridurre i contenziosi. Le modifiche vanno a incidere sull’aspetto della residenza fiscale in Italia, presupposto  fondamentale per il nostro ordinamento, basato sul principio della tassazione del reddito mondiale (Worldwide Taxation Principle); infatti, i residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese su tutti i redditi ovunque prodotti (sulla base delle convenzioni contro la doppia imposizione, art. 3 del TUIR), mentre i non residenti sono soggetti a tassazione per i soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato (arti. 23).

Su questa materia è intervenuta la circolare applicativa dell’Agenzia delle entrate n. 20/2024.

La residenza

Ai fini delle imposte sui redditi, per le persone fisiche  è stata introdotta una nuova definizione di residenza fiscale, sulla base di un criterio del tutto nuovo che consiste nella presenza fisica nel territorio dello Stato e attribuisce al dato formale dell’iscrizione anagrafica la valenza di presunzione relativa. Si considerano quindi residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato. Riassumendo, quindi, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno, 184 giorni per un anno bisestile): hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;  hanno il domicilio, si sensi dell’articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato; sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno; sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, condizione, quest’ultima, che a seguito delle modifiche apportate dal citato decreto 209 assume il carattere più carattere di una “presunzione relativa”, e non più assoluta, che ammette la prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Resta confermato che ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta, hanno rilievo anche periodi non consecutivi nel corso dell’anno, che possono quindi essere sommati tra loro, senza dover ricorrere in modo continuativo e ininterrotto.

Infine, a seguito dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza bisogno degli altri criteri previsti dalla normativa, come la residenza civilistica, il domicilio o l’iscrizione anagrafica.

Il domicilio fiscale

Per domicilio si intende, invece, il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona (art. 2, TUIR). Tra queste, precisa il documento di prassi, rientrano sia i rapporti tipici come matrimonio o unione civile, sia le relazioni personali connotate da stabilità, che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (coppie di fatto conviventi); può inoltre essere rilevante la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente risultante da elementi certi, come ad esempio l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo.

Cambia, quindi, il concetto di “domicilio”, che a differenza della previgente disciplina non è più fissato dal codice civile; come da prassi internazionale, la rilevanza è attribuita alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche (fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni).

Società ed enti

Cambiamenti anche per società ed enti, per i quali è stato eliminato il criterio dell’oggetto principale e il presupposto della sede dell’amministrazione è ora fondato sui concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale. Secondo le nuove norme, infatti, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Questi tre criteri sono alternativi, ovvero basta che ne ricorra uno solo per configurare la residenza in Italia, a condizione che la sussistenza si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay