FISCALITA LEGGE

Come cambia la rateizzazione nel 2025

Ne abbiamo dato notizia tra le “Brevi” del numero di gennaio della rivista, informando i lettori dell’entrata in vigore del decreto 27 dicembre 2024 del Ministero dell’economia (attuativo D.lgs. 110/2024, di riforma della riscossione, nell’ambito della legge di riforma fiscale), che ha introdotto le nuove modalità di rateazione con l’agente della riscossione, applicabili alle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.

In materia di debiti fiscali, l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) ha implementato gli strumenti di comunicazione con i contribuenti, prima con il portale “Rateizza adesso”, all’interno dell’area riservata e di Equiclick, e poi con la pubblicazione di una guida operativa aggiornata, che illustra le nuove regole sulla rateizzazione e sulle modalità di pagamento dilazionato dei debiti fiscali.

Aumenta il numero massimo di rate

La prima novità è l’aumento progressivo, a partire dall’anno in corso e fino al 2029, del numero massimo di rate richiedibili, che in precedenza erano 72. Ora, infatti, si è passati a:

• 84 rate (7 anni) per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;

• 96 rate (8 anni) per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;

• 108 rate (9 anni) per le istanze presentate dal 2029.

Fino a 120.000 euro nessuna documentazione

Il contribuente che intende rateizzare una somma pari o inferiore a 120.000 euro (limite per ogni singola richiesta), semplicemente dichiarando di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza esibire alcuna documentazione, può ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026: è sufficiente accedere all’area riservata del sito di AdeR per chiedere e ottenere online la dilazione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it).  Le rate possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno, con una rata minima di 50 euro.

La situazione di obiettiva difficoltà economica deve invece essere documentata se si vuole ottenere un numero di rate superiore; inoltre, se la somma da rateizzare supera i 120.000 euro, l’istanza deve essere sempre documentata e si può ottenere fino a un massimo di 120 rate. Per i casi nei quali si deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà, nel sito è disponibile un simulatore che permette di calcolare il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata.

I debiti rateizzabili e quelli esclusi

Possono essere oggetto di rateizzazione gli importi iscritti a ruolo da: Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali; altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.).

Sono invece escluse, tra quelle affidate per la riscossione, le somme:

a) già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate previsto. Questa esclusione: a) è definitiva per le rateizzazioni richieste dal 16 luglio 2022 e il debito compreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato; b) può essere sanata se il debito era compreso in una precedente rateizzazione richiesta fino al 15 luglio 2022 e il debito può essere nuovamente rateizzato solo se viene prima versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta;

b) riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili” per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, come ad esempio le violazioni di specifiche norme doganali o il recupero degli aiuti di stato;

c) affidate da Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR la competenza di rateizzare i loro crediti e hanno scelto di gestirli in proprio;

d. oggetto della Rottamazione-ter o dell’agevolazione “saldo e stralcio”, divenute inefficaci per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dal 2020 e non sia stata presentata e accolta una dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater.

Quale rateizzazione

A seconda dei casi, il contribuente può scegliere di accedere al beneficio della rateizzazione in base a diverse modalità: “su semplice richiesta”, “documentata”, “in proroga”. Mentre del primo caso abbiamo già detto, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica deve essere invece documentata se si chiedono somme di importo superiore a 120.000 euro oppure di importo pari o inferiore a 120.00 euro ma per un numero di rate: da 85 a 120 nel 2025 e nel 2026; da 97 a 120 nel 2027 e 2028; da 109 a 120 dal 2029.

Per la dilazione in proroga bisogna provare il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà quando risultano peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali, tanto da rendere possibile la rimodulazione del piano concesso indipendentemente dall’importo, e a condizione che lo stesso non sia già stato prorogato e non sia già decaduto.

In base al tipo di soggetto richiedente (persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, soggetti diversi dalle persone fisiche, condomini, amministrazioni pubbliche) cambiano le modalità di presentazione dell’istanza, dettagliatamente indicate nella guida disponibile nel sito dell’Agenzia.

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