FISCALITA

Collaborazione volontaria e notifica degli atti al professionista

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello con il quale un contribuente può chiedere di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria – disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 – all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste (Legge di stabilità per il 2016, n. 208/2015, articolo 1, comma 133).

A seguito della ricezione del modello con le modalità descritte nel provvedimento, “in deroga ad ogni altra disposizione di legge”, i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate possono notificare mediante posta elettronica certificata tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente descritti agli articoli 5-quater 5-quinquies del DL n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227/1190.

Tali atti sono notificati, con le modalità previste dal regolamento di cui al DPR n. 68/2005, all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

 

Il modello

E’ disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it, può essere riprodotto con stampa monocromatica in colore nero utilizzando stampanti laser o altri tipi di stampanti che comunque “garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo”.

Il modello può essere utilizzato esclusivamente dal contribuente che, una volta presentata la richiesta di accesso alla citata procedura decide di avvalersi di quanto previsto dall’art. 1, comma 133, della legge n. 208/2015, manifestando la volontà di ricevere tutti gli atti relativi presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. Il comma 133 dell’unico articolo della Legge di stabilità 2016, infatti, recita che “il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste”.

Il provvedimento è munito di 3 allegati: il modello per la richiesta della notifica degli atti presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’intermediario, le istruzioni per la relativa compilazione e le specifiche tecniche per l’invio.

 

Adempimenti del professionista

Il modello viene quindi presentato, per conto del contribuente, dal professionista che lo assiste, che è obbligato a conservarne una copia cartacea firmata dal professionista stesso e dall’interessato.

Il professionista, inoltre, al momento dell’assunzione dell’incarico relativo alla trasmissione dell’istanza deve rilasciare al contribuente l’impegno datato e sottoscritto a presentare il modello, che deve essere trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella presso la quale sono state inviate la relazione e la documentazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria presentata dal contribuente.

Il professionista che trasmette il modello procede all’inoltro con le modalità descritte solo dopo avervi apposto la firma digitale, allegando inoltre la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento – ovviamente valido – del contribuente.

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La notifica

La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all’ufficio finanziario la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all’ufficio.

Nell’ipotesi in cui la casella di posta elettronica del professionista risulti satura o l’indirizzo di posta elettronica del professionista non risulti valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

 

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