ECONOMIA FISCALITA IVA

Cessioni intracomunitarie, invio di beni oltre i 90 giorni e sanzione IVA del 50%

Il decreto sanzioni (D.lgs. 87/2024) ha introdotto una sanzione pari al 50% dell’IVA dovuta da applicare nei confronti di chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 41 del Dl 3331/1993, nei casi in cui il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti giunto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna; la sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.

Il dubbio interpretativo

Nell’ambito  della  propria attività, una società con sede legale all’estero, non stabilita ma registrata ai fini IVA in Italia, riferisce di aver acquistato dei beni da una società italiana appartenente allo stesso gruppo. La società cedente ha documentato le cessioni tramite l’emissione di fatture non imponibili (articolo 41, Dl 331/1993), indicando la partita IVA dell’acquirente, trattandosi di merci destinate a essere spedite e installate in un altro Paese.

Ciononostante, le merci non sono state consegnate e la società istante ne ha quindi acquistato la proprietà mentre si trovavano in Italia e le ha conservate presso lo stabilimento italiano della società venditrice per la lavorazione.

L’istante chiede di sapere se sia possibile l’applicazione della sanzione amministrativa del 50% dell’IVA prevista dal decreto sanzioni.

Il dubbio nasce dal contenuto dell’articolo 5 del citato D.lgs. 87/2024, in base al quale la sanzione del 50% è applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Il “dies a quo”

Dopo aver illustrato i contenuti della relazione illustrativa al decreto sanzioni, l’Agenzia delle entrate nella risposta 236/2024 chiarisce che, al fine di individuare il giorno a partire dal quale è consentito applicare le nuove misure sanzionatorie, rileva la data in cui la violazione è stata commessa.

In proposito, con riferimento alle cessioni intra-Ue, il decreto legge 331/1993 stabilisce che  si considerano non imponibili le cessioni di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta.

Perché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile, oltre a essere onerosa, occorre che: il cedente e l’acquirente siano entrambi operatori economici, sia acquisito o trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale e i beni siano effettivamente trasferiti in altro Paese membro.

La norma previgente

Riguardo alle cessioni che si considerano effettuate prima del 1° settembre 2024, non è applicabile la sanzione ex articolo 7, comma 1, del D.lgs. 471/1997, secondo cui la violazione si configura quando il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna e il contribuente non abbia provveduto, entro i successivi 30 giorni, a regolarizzare la fattura e a versare l’imposta –  con l’applicazione di una sanzione del 50% dell’IVA non assolta – poiché questa previsione va applicata, per espressa previsione normativa, alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Per le cessioni effettuate in data antecedente, in assenza di un termine oltre il quale si configura la violazione e ricorrono le condizioni per  applicare la sanzione, il mancato trasporto dei beni in altro Stato membro rende la cessione irregolare sin dalla sua effettuazione, dunque resta applicabile la disciplina previgente (D.lgs. 471/1997, dal 90 al 180% dell’imposta non applicata).

Nel caso in questione, quindi, per le cessioni eseguite entro il 31 agosto 2024 la violazione si configura nel caso in cui il bene non sia stato trasferito in altro Stato membro e non anche quando lo stesso “non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna”, con applicazione della sanzione precedentemente stabilita.

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