Cessione di pannelli fotovoltaici: vale l’applicazione dell’IVA agevolata
Tributi – IVA – Cessioni di moduli fotovoltaici – Applicazione aliquota IVA agevolata al 10%
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11692 del 5 maggio 2021 ha affermato, riferendosi alle cessioni di pannelli fotovoltaici, che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% è legittimata dal fatto che costituiscono beni forniti per la costruzione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile: a tal fine è irrilevante la qualità del soggetto beneficiario, il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l’immediatezza dell’utilizzo nella realizzazione dell’impianto.
In realtà la tesi presentata dal Fisco verteva sulla convinzione che, ai fini dell’aliquota agevolata, la concreta destinazione dei componenti finiti per la realizzazione dell’impianto dovrebbe presentare carattere di immediatezza. In altri termini, l’agevolazione interesserebbe le sole cessioni di tali beni che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione degli stessi e, dunque, solo in favore di coloro che provvedono a installare o costruire l’impianto, ovvero degli utilizzatori finali. Inoltre, sempre secondo l’Agenzia, tale condizione dovrebbe essere dimostrata mediante una dichiarazione, resa dal costruttore, installatore o utilizzatore finale che attesti l’utilizzo dei beni per la realizzazione dell’impianto.
La Corte di Cassazione, al contrario, ha chiarito che il regime agevolativo previsto dal n. 127-sexies della parte III – Tabella A, allegata al DPR 633/1972 richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell’impianto, dell’opera o dell’edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l’immediatezza dell’utilizzo nella realizzazione dell’impianto, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell’ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 della Costituzione e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile. Ne consegue, precisa la Suprema Corte, che l’agevolazione prevista dal citato n. 127-sexies può essere negata solo qualora non vi sia prova della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile.
In proposito sovviene rammentare anche quanto stabilito dalla CTR per la Liguria nella sentenza del 2 agosto 2017, n. 1204, relativa alla sentenza di prime cure che aveva annullato due avvisi emessi dall’Agenzia delle dogane a carico di una società che, all’atto di importazione di pannelli fotovoltaici, aveva ritenuto applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%.
A parere delle Dogane l’aliquota da applicare era quella ordinaria. Di contrario avviso i giudici di merito, che hanno per l’appunto dato ragione alla società contribuente ritenendo che “… I moduli solari cablati costituiscono, di per se stessi, impianti idonei alla produzione di energia elettrica continua e non alternata. Ne deriva che, in presenza di questa circostanza di carattere oggettivo, risulta possibile l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata di cui al numero 127-quinquies della parte III – Tabella A allegata al d.p.r. n. 633/72, sia nei confronti di utilizzatori finali, sia nell’ipotesi di cessione effettuata ad altri operatori commerciali quali, ad esempio, grossisti o rivenditori”.
A onor del vero la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 chiariva il trattamento ai fini IVA delle operazioni aventi a oggetto impianti fotovoltaici, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico, secondo cui costituiscono impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica quelli che sono in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a tal fine, sono composti da tutti quei componenti necessari allo scopo individuati nella norma Cei 82-25 e della qualificazione mobiliare/immobiliare dell’impianto sulla base della loro rilevanza catastale.
La qualificazione mobiliare o immobiliare dell’impianto fotovoltaico comporta infatti, ai fini IVA, l’applicazione di disposizioni diverse per la determinazione del regime d’imposizione, del momento di effettuazione dell’operazione e del luogo di effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui l’impianto fotovoltaico sia qualificabile come bene immobile, la circolare richiama la disciplina di cui all’articolo 10, primo comma, nn. 8), 8-bis) e 8-ter), del DPR 633/1972, che prevede un generalizzato regime di esenzione da IVA per i trasferimenti e le locazioni immobiliari. In particolare, l’impianto fotovoltaico classificato o classificabile nella categoria catastale D/1 o D/10 costituisce un bene immobile strumentale per natura in relazione al quale la cessione è esente da IVA (articolo 10, primo comma, n. 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 380/2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Al riguardo l’Agenzia delle entrate il 14 settembre 2020 pubblicava il principio di diritto n. 15, sempre sull’aliquota IVA applicabile sugli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, che fornisce ulteriori chiarimenti sulla tassazione che deve essere applicata agli impianti di produzione e di distribuzione di calore ed energia elettrica. L’Amministrazione finanziaria richiamava l’apposita tabella del decreto IVA, che prevede l’imposta al 10% per impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
Difatti, il principio richiamato compiutamente recita: “… Il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, tra gli altri, agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”. I successivi numeri 127-sexies), e 127- septies), stabiliscono l’applicazione dell’analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies). Numerosi sono i documenti di prassi in cui sono state fornite le linee interpretative in ordine all’ambito applicativo delle norme agevolative in esame, con riferimento agli impianti menzionati (cfr. ex multis circolare 02/03/1994, n. 1, risoluzioni n. 269 del 27/09/2007 e n. 2 del 20/01/2000). L’impianto CSP (Concentrating Solar Power) applica una tecnologia (che sperimenta una diversa variante tecnologica di campo solare) basata su specchi di forma leggermente concava denominati —— Da un punto di vista tecnico, l’impianto CSP è un “impianto termico ad energia solare”, in grado di produrre, altresì, energia elettrica per il tramite del calore. “L’intero processo permette, utilizzando come input l’energia solare, di immagazzinare calore-energia. Il prodotto finito di un impianto CSP può essere quindi il calore stesso oppure il calore convertito in altre forme energetiche, ovvero energia elettrica”. Dalla descrizione del processo alla base del suddetto impianto CSP, deriva, pertanto, che lo stesso integri gli elementi previsti dal disposto del citato n. 127- quinquies della Tabella, in tema di aliquota IVA agevolata, ed in particolare: i) la fonte di natura solare, ii) il processo di conversione dell’energia solare, al fine di immagazzinare calore-energia, producendo energia termica, iii) la produzione di energia elettrica per il tramite del calore. Emerge, dunque, che l’impianto CSP in esame, senza dubbio, sfrutta la fonte solare-fotovoltaica, seppure nella specifica modalità con ricevitore lineare con ——- e che il prodotto finito di tale impianto può essere, quindi, il calore stesso (energia termica) oppure il calore convertito in altre forme energetiche, ovvero energia elettrica (per un utilizzo immediato oppure programmato). Si ritiene, quindi, che, sulla base degli elementi descritti e della rappresentazione dei fatti, l’aliquota IVA agevolata del 10% sia applicabile all’impianto CSP in oggetto, in quanto ricompreso nella più ampia categoria di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica “ di cui al numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972; ovvero ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, come stabilito dal numero127-sexies), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972. Le conclusioni sopra esposte sono valide nel presupposto che anche le competenti strutture confermino, sotto il profilo strettamente tecnico, la suddetta equiparazione tra i sistemi a concentrazione solare oggetto dell’istanza e gli impianti di Pagina 2 di 3 produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al citato articolo 127-quinquies”.
Ricordiamo, inoltre, che l’aliquota ridotta del 10% è destinata solo al proprietario dell’impianto fotovoltaico (privato o azienda) oppure all’impresa che installerà l’impianto stesso. Per l’ottenimento di tale agevolazione è necessario che il cliente rilasci, sotto la propria responsabilità, un’autocertificazione circa l’utilizzazione dei beni acquistati per la costruzione degli impianti: la normativa italiana obbliga il venditore ad allegare l’autocertificazione al documento fiscale di vendita.
Appare dunque lecito ritenere che l’argomento prospettato riguarda essenzialmente l’applicabilità o meno dell’aliquota IVA agevolata sulle cessioni di impianti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica e/o di pannelli fotovoltaici. La differenza assume un’importanza rilevante in virtù di quanto disposto ai nn. 127-quinquies e 127-sexies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.
L’Agenzia delle entrate ebbe a precisare (Risoluzione 269 del 27 settembre 2007) che dal tenore letterale della riportata disposizione si desume che il legislatore, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, prescinde dalle caratteristiche intrinseche del realizzando impianto, ponendo come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore energia. Ne’ la norma in questione pone vincoli di natura soggettiva, con la conseguenza che la stessa è da applicarsi oggettivamente alle cessioni degli impianti in parola a prescindere dal soggetto nei confronti del quale le cessioni sono effettuate, vale a dire indipendentemente dalla circostanza che i cessionari si configurino, ai fini IVA, come utilizzatori finali oppure quali operatori commerciali (produttori, importatori, grossisti o installatori).
Tale precisazione risulta, a ben vedere, coerente con la ratio del citato n. 127-quinquies, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta in relazione a beni (tra i quali gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica) diretti a soddisfare interessi generali, che nel caso di specie coincidono con la produzione della cosiddetta energia pulita, primario obiettivo di tutela ambientale perseguito da organismi nazionali e sopranazionali.
In tale ottica la natura del soggetto acquirente dei predetti beni è irrilevante proprio perché l’agevolazione è prevista in considerazione della specifica tipologia del bene stesso.
La valenza oggettiva della norma è, pertanto, inconfutabile.
A diverse considerazioni deve invece pervenirsi per il successivo n. 127-sexies della tabella, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per i beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, tra l’altro, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare- fotovoltaica o eolica: il beneficio fiscale viene circoscritto, infatti, ai cosiddetti beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell’impianto di cui al predetto n. 127-quinquies, ovvero a beni per i quali il processo produttivo si sia già compiuto e che, come tali, si trovino nell’ultima fase di commercializzazione e acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell’impianto.
La norma di cui al n. 127-sexies, in particolare, deve interpretarsi nel senso che alla cessione dei beni finiti (ovvero dei beni diversi sia dalle materie prime che dai semilavorati), forniti tra l’altro per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 % esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o costruzione degli impianti in argomento.
L’aliquota agevolata prevista da tale ultima disposizione spetta, quindi, esclusivamente per le cessioni che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione del bene, con la conseguenza che il beneficio non può essere riconosciuto se la cessione interviene nei confronti di un soggetto operante nelle fasi intermedie di commercializzazione (come, ad esempio, nel caso dei distributori/grossisti).
La disposizione di cui al n. 127-sexies risulterà applicabile alle sole cessioni dei componenti di impianti termici solari (quali pannelli solari, bollitori e pompe) effettuate da società nei confronti di soggetti dediti all’installazione o costruzione di impianti termici ad energia solare nonché degli utilizzatori finali che rilascino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione circa l’utilizzazione dei beni per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies.
La controversia trae origine dalla difforme interpretazione di questi argomenti, con i quali l’Agenzia delle entrate ha recuperato la maggiore IVA contestando l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% in relazione un’operazione di cessione di moduli fotovoltaici, eccependo l’insussistenza dei requisiti per l’applicazione della stessa. La società contribuente adiva alle Commissioni tributarie ricevendo l’assenso sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, avuto riguardo alla riconducibilità del modulo fotovoltaico al concetto di impianto.
L’Agenzia si rivolgeva alla Cassazione proponendo ricorso affidato a due motivi. La Suprema Corte ha osservato che: “… va, innanzitutto, disattesa l’istanza, avanzata dal difensore della contribuente, di rimessione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, non palesandosi alcuna questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., o di particolare rilievo nomofilattico, e di trattazione del ricorso in pubblica udienza, non ravvisandosi una particolare rilevanza della questione di diritto oggetto dell’impugnazione; – ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che la decisione è argomentato mediante il ricorso a due distinte rationes decidendi, rappresentate, la prima, della sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta al 10% prevista dal n. 127 – quinquies, tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e la seconda sulla sussistenza dei requisiti per l’applicazione della medesima aliquota prevista dal successivo n. 127-sexies della medesima tabella; – può esaminarsi, in applicazione del principio della ragione più liquida, il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia, aggredendo la seconda ratio decidendi, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 16, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché del n. 127-sexies della tabella A, parte terza, allegata a tale decreto, per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile a tali operazioni l’aliquota i.v.a agevolata del 10%, (anche) in virtù del fatto che le stesse avevano ad oggetto beni forniti per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica; – il motivo è infondato; – come noto, l’art. 16, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ai fatti in esame, fissa, al primo comma, nella misura del 20 per cento della base imponibile dell’operazione l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto; – aggiunge, al secondo comma del medesimo articolo, che l’aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A; – tale tabella A, Parte III, al numero 127-quinquies, menziona, tra gli altri, gli «impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica ed eolica»; – il successivo numero 127-sexies ammette, invece, all’aliquota agevolata «i beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies») – l’interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie trova applicazione a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore energia, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi (cfr. Cass. 20 marzo 2019, n. 7788); – la seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti di impianti, a condizione che siano concretamente utilizzati per l’installazione o la costruzione dell’impianto (cfr., altresì, sul punto, Cass. 20 novembre 2019, n. 30138); – quanto all’applicazione del regime agevolativo previsto da quest’ultima disposizione, sostiene la ricorrente, facendo leva anche sulla sua risoluzione n. 269/2007, che la concreta destinazione dei componenti finiti per la realizzazione dell’impianto dovrebbe presentare carattere di immediatezza, per cui la fattispecie in esame interesserebbe le sole cessioni di tali beni che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione dei beni e, dunque, in favore di coloro che provvedono a installare o costruire l’impianto ovvero degli utilizzatori finali; – aggiunge che un siffatto carattere dovrebbe essere dimostrato mediante una dichiarazione, resa dal costruttore, installatore o utilizzatore finale che attesti l’utilizzo dei beni per la realizzazione dell’impianto; – sul punto, questa Sezione, con la richiamata sentenza n. 30138 del 2019, sviluppando a approfondendo il ragionamento espresso nella precedente pronuncia n. 7788 del 2019, ha evidenziato che il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell’impianto, dell’opera o dell’edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l’immediatezza dell’utilizzo nella realizzazione dell’impianto, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell’ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 Cost. e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile; – conseguentemente, l’agevolazione prevista dal n. 127 sexies può essere negata solo qualora non vi sia prova della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile; – nel caso in esame, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato siffatta destinazione; – la resistenza di una delle rationes decidendi rende del tutto irrilevante l’esame del primo motivo di ricorso con cui si aggredisce l’altra, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale ultimo motivo potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., Ord., 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); – pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale non può essere accolto, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato”.

Corte di Cassazione – Ordinanza 5 maggio 2021, n. 11692
sul ricorso iscritto al n. 209/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente, intimato in via incidentale –
contro S. E. (Italia) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Ragucci e Adriana La Rocca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rita Gradara, sito in Roma, largo Somalia, 67
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2988/2014, depositata il 6 giugno 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’il novembre 2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6 giugno 2014, che, in reiezione dell’appello principale dalla medesima proposto e in accoglimento dell’appello incidentale della S.E. (Italia) s.p.a., ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso per il recupero della maggiore I.V.A. richiesta in relazione ad un’operazione di cessione di moduli fotovoltaici e condannato l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
– il giudice di appello, confermando, sul punto, la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata al 10% prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, avuto riguardo alla riconducibilità del modulo fotovoltaico al concetto di impianto;
– ha evidenziato che, in ogni caso, le operazioni in esame usufruirebbero dell’aliquota agevolata prevista per le cessioni di beni destinati alla realizzazione di siffatti impianti, a nulla rilevando la mancata esibizione delle dichiarazioni di utilizzo di tali moduli da parte dei soggetti acquirenti;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la S.E. (Italia) s.r.l., la quale propone ricorso incidentale condizionato;
Considerato che
– va, innanzitutto, disattesa l’istanza, avanzata dal difensore della contribuente, di rimessione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, non palesandosi alcuna questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., o di particolare rilievo nomofilattico, e di trattazione del ricorso in pubblica udienza, non ravvisandosi una particolare rilevanza della questione di diritto oggetto dell’impugnazione;
– ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che la decisione è argomentato mediante il ricorso a due distinte rationes decidendi, rappresentate, la prima, della sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta al 10% prevista dal n. 127 – quinquies, tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e la seconda sulla sussistenza dei requisiti per l’applicazione della medesima aliquota prevista dal successivo n. 127-sexies della medesima tabella;
– può esaminarsi, in applicazione del principio della ragione più liquida, il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia, aggredendo la seconda ratio decidendi, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 16, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché del n. 127-sexies della tabella A, parte terza, allegata a tale decreto, per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile a tali operazioni l’aliquota i.v.a agevolata del 10%, (anche) in virtù del fatto che le stesse avevano ad oggetto beni forniti per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica;
– il motivo è infondato;
– come noto, l’art. 16, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ai fatti in esame, fissa, al primo comma, nella misura del 20 per cento della base imponibile dell’operazione l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto;
– aggiunge, al secondo comma del medesimo articolo, che l’aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A;
– tale tabella A, Parte III, al numero 127-quinquies, menziona, tra gli altri, gli «impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica»;
– il successivo numero 127-sexies ammette, invece, all’aliquota agevolata «i beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies»)
– l’interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie trova applicazione a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore energia, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi (cfr. Cass. 20 marzo 2019, n. 7788);
– la seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti di impianti, a condizione che siano concretamente utilizzati per l’installazione o la costruzione dell’impianto (cfr., altresì, sul punto, Cass. 20 novembre 2019, n. 30138);
– quanto all’applicazione del regime agevolativo previsto da quest’ultima disposizione, sostiene la ricorrente, facendo leva anche sulla sua risoluzione n. 269/2007, che la concreta destinazione dei componenti finiti per la realizzazione dell’impianto dovrebbe presentare carattere di immediatezza, per cui la fattispecie in esame interesserebbe le sole cessioni di tali beni che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione dei beni e, dunque, in favore di coloro che provvedono a installare o costruire l’impianto ovvero degli utilizzatori finali;
– aggiunge che un siffatto carattere dovrebbe essere dimostrato mediante una dichiarazione, resa dal costruttore, installatore o utilizzatore finale che attesti l’utilizzo dei beni per la realizzazione dell’impianto;
– sul punto, questa Sezione, con la richiamata sentenza n. 30138 del 2019, sviluppando a approfondendo il ragionamento espresso nella precedente pronuncia n. 7788 del 2019, ha evidenziato che il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell’impianto, dell’opera o dell’edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l’immediatezza dell’utilizzo nella realizzazione dell’impianto, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell’ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 Cost. e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile;
– conseguentemente, l’agevolazione prevista dal n. 127 sexies può essere negata solo qualora non vi sia prova della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile;
– nel caso in esame, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato siffatta destinazione;
– la resistenza di una delle rationes decidendi rende del tutto irrilevante l’esame del primo motivo di ricorso con cui si aggredisce l’altra, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale ultimo motivo potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., Ord., 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633);
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale non può essere accolto, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato;
– in considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate dell’Il novembre 2020.