FISCALITA

Cessione del credito d’imposta per il canone pagato interamente in anticipo

Due risposte delle Entrate, la 440 e la 442, entrambe del 5 ottobre 2020, hanno ad oggetto gli aiuti previsti dall’art. 28 del decreto rilancio, n. 34/2020, in particolare il credito d’imposta stabilito in misura percentuale (rispettivamente, 60% e 30%) in relazione ai canoni:

a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

I due interpelli differiscono tra loro in quanto il primo è presentato da un lavoratore autonomo, l’altro da un S.r.l.

L’attività di lavoro autonomo

Il primo caso è prospettato dal titolare di un’attività a carattere stagionale svolta a seguito di contratto di affitto d’azienda stipulato a dicembre 2019, in relazione all’emergenza sanitaria e al credito d’imposta citato (nello specifico, del 30%), comparato all’importo versato nell’anno d’imposta 2020 e in riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 – per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda.

L’istante dichiara di aver pagato interamente in anticipo il canone stabilito, alla firma del contratto e, quindi, sarebbe escluso dal beneficio. Detto questo, chiede se la disposizione citata si riferisca esclusivamente agli importi versati nel 2020 o se valga anche per chi ha pagato l’affitto anticipatamente nel 2019, anche se effettivamente di competenza dell’anno successivo. A sostegno della propria convinzione di poter fruire del credito d’imposta cita il contenuto del paragrafo 5 della circolare n. 14/E del 6 giugno 2020: “Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto”.

Il via libera delle Entrate

Il comma 5 del citato articolo 28, modificato dall’art. 77, Dl 104/2020, prevede che il credito d’imposta “è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.

Il credito d’imposta in questione è utilizzabile:

– in compensazione,

– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa

oppure, in alternativa,

– può essere ceduto al locatore o al concedente e ad altri soggetti, comprese le banche e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Nella risposta n. 440 del 5 ottobre 2020 l’Agenzia sostiene che in base alle affermazioni contenute nella citata circolare 14/2020 l’istante possa fruire del credito d’imposta calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione secondo le modalità indicate. Inoltre – come chiarito nella risposta 402 del 24 settembre 2020 –  poiché il trasferimento del possesso dell’azienda affittata è avvenuto nel mese di dicembre 2019, il calcolo del requisito della riduzione del fatturato previsto dal decreto 34, art. 28, comma 5 dovrà essere effettuato in capo al nuovo proprietario confrontando l’ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell’azienda trasferita riferibile agli stessi periodi dell’anno precedente, anche se in tali periodi la azienda era in possesso del precedente titolare.

Il contratto di un’impresa con una ditta individuale

Una S.r.l ha iniziato la propria attività stipulando un contratto di affitto d’azienda con un’impresa individuale, a settembre 2019, della durata di sei anni, nel quale la società affittuaria è subentrata in qualità di affittuaria dell’azienda, che viene condotta con lo stesso personale dipendente e gli stessi strumenti e clientela dell’affittante. L’art. 28 del decreto rilancio ha istituito, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, ecc., spettante a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La società ha già versato alla proprietà i canoni per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e chiede se sia possibile fruire del beneficio in questione.

Per determinare il minor fatturato e beneficiare del credito d’imposta, la S.r.l. ritiene, in forza del contratto di affitto d’azienda ed essendo subentrata in tutti i rapporti giuridici spettanti all’impresa individuale affittante e nel contratto di locazione dell’immobile, di poter confrontare il proprio fatturato ottenuto a marzo, aprile e maggio 2020 con quello realizzato dall’impresa individuale negli stessi mesi del 2019.

La circolare 22/2020

Nella risposta 442 del 5 ottobre 2020 l’Agenzia sottolinea che proprio in riferimento alle modalità di determinazione del requisito della riduzione del fatturato, con la circolare 22/E del 21 luglio 2020 è stato precisato che nell’ipotesi di subentro in un contratto di affitto d’azienda “occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato”.

Poiché l’obiettivo delle misure inserite nel decreto rilancio è contenere gli effetti economici negativi innescati dalle misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia, anche in relazione al credito d’imposta in questione occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto di trasferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato (e torna il riferimento alla risposta 402/E del 24 settembre 2020). Pertanto, pure in questo caso il calcolo della riduzione del fatturato deve essere effettuato in capo al soggetto avente causa del contratto d’affitto d’azienda (la S.r.l.), confrontando l’ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell’azienda affittata negli stessi periodi del 2019, anche se la stessa azienda era in possesso del concedente (la ditta individuale).

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