ECONOMIA FISCALITA

Cessione del credito da ecobonus e rischio sismico: l’atto non si registra

Alla luce dei quesiti ricevuti per ottenere chiarimenti sulla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (sisma bonus), l’Agenzia delle Entrate ha risposto pubblicando la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018.

 

I dubbi

Le richieste riguardavano, in particolare, da quale momento diventi utilizzabile il credito da parte del cessionario e se per il suo utilizzo sia necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione dei redditi da parte del cedente. Inoltre è stato chiesto se per rendere efficace la cessione, ai fini fiscali, debbano essere osservate delle particolari formalità e, in proposito, se l’atto di cessione redatto in forma scritta rilevi ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

Al riguardo si fa presente che gli articoli 14 e 16 del citato decreto legge 63/2013 stabiliscono, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, al posto della detrazione possono optare per la cessione del credito corrispondente ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

 

Interventi sulle parti comuni di edifici

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia 8 giugno 2017 e 28 agosto 2017 sono state dettate le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi citati eseguiti sulle parti comuni degli edifici. Inoltre, con le circolari n. 11/E e n. 17/E, rispettivamente del 18 maggio e del 23 luglio 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito in questione.

Secondo tali disposizioni, è previsto che il condomino possa cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ovviamente per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, sempre per la quota a lui imputabile.

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa comunica all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicandone la denominazione e il codice fiscale, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.

L’amministratore del condominio, da parte sua, comunica all’Agenzia delle Entrate, negli stessi termini fissati dal decreto ministeriale 1/12/2016, l’accettazione del cessionario, la sua denominazione e il codice fiscale e l’importo del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’amministratore consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione alle Entrate.

I provvedimenti sopra citati prevedono, in proposito, che il mancato invio da parte dell’amministratore della comunicazione all’Agenzia rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino: tale credito diventa disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempre che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o cederlo completamente o in parte, dopo che lo stesso credito è diventato disponibile: a tal fine deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando le modalità telematiche che la stessa rende disponibili.

Le modalità da seguire per una corretta cessione del credito sono indicate nei provvedimenti citati: è prevista una procedura di comunicazione telematica all’Agenzia da parte dei condomini che agiscono attraverso l’amministratore del condominio o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato.

Ai fini in questione, dunque, non rileva la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito; la normativa in esame non prevede, infatti, regole ad hoc da seguire per il perfezionamento della cessione e non contiene prescrizioni riguardo alla forma con la quale effettuarla: la cessione del credito assume efficacia con la comunicazione effettuata alle Entrate da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato.

 

L’imposta di registro

Ai fini dell’imposta di registro, con la risoluzione 84/E l’Agenzia sostiene che all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, se redatto in forma scritta, si debba applicare quanto previsto dall’art. 5 della Tabella allegata al DPR 131/1986, riguardante gli atti per i quali non è obbligatorio richiedere la registrazione.

In particolare, secondo tale norma, non sono soggetti a obbligo di registrazione gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”.

Come si ricava dal suo tenore letterale, la disposizione intende esonerare dall’obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase, comprendente “l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte(…)”. Il diritto alla detrazione è un elemento di questo rapporto, poiché lo stesso nasce a seguito dell’applicazione di una norma tributaria e si esercita al momento della liquidazione dell’imposta.

La cessione del diritto alla detrazione “– peraltro, consentita, in via facoltativa, solo perché espressamente prevista da una disposizione tributaria –“ non fa venir meno queste caratteristiche, considerato che tramite tale cessione, infatti, viene consentito semplicemente l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione a un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione.

Viene infine precisato che l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche nel caso in cui lo stesso dovesse rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato DPR 131/1986, in base al quale “per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso, se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. (…) 5 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica” (circolare n. 37/1986).

 

 

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