Certificati anagrafici per notifica di atti giudiziari e imposta di bollo
Con la pubblicazione della risoluzione n 24/E del 18 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito concernente il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.
Il quesito è posto dal Ministero dell’Interno e fa seguito a una nota emessa da una sezione locale dell’Ordine degli Avvocati nel luglio 2015, nella quale si afferma che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per uso notifica atti giudiziari devono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo. La richiesta di chiarimenti è motivata dal fatto che la soluzione prospettata dall’Ordine degli Avvocati si differenzia dal parere che il proprio lo stesso Ministero aveva reso alla competente Prefettura, nel quale aveva specificato che “…i certificati anagrafici richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari, non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo”.
Il dicastero interpellante, quale soluzione prospettata, ribadisce che i certificati anagrafici in argomento non possano essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo.
La risoluzione 24/E
L’Amministrazione finanziaria risponde ricordando che l’art. 4, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio, per “gli Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e che la nota 2 al medesimo articolo specifica che “Sono esenti dell’imposta …c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive…”.
Nello specifico, le certificazioni ricavate esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR n. 396/2000) e tra queste, quindi, non rientrano il certificato di residenza e quello di stato di famiglia, rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR n. 223/1989).
In generale, dunque, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi del già citato art. 4 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio ma possono, tuttavia, essere rilasciati senza il pagamento se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 o nei casi previsti da leggi speciali.
A seguito dell’entrata in vigore del DPR n. 115/2002 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”), rileva l’Agenzia, “l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato”, l’introduzione del quale, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, implica la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR n. 115 del 2002).
In proposito l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 70 del 2002 ha già spiegato che la norma, non operando distinzione alcuna fra i termini procedimento e processo, ha voluto assoggettare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall’imposta di bollo. Con la stessa circolare n. 70 è stato inoltre chiarito il significato da attribuire ai termini “antecedenti, necessari e funzionali”, nel senso che “ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale”.
Alla luce di quanto sopra esposto si deve quindi ritenere che anche i certificati anagrafici possono fruire del regime di esenzione dall’imposta di bollo, secondo la previsione dell’art. 18, comma 1, del DPR. n. 11572002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali.
Secondo l’Agenzia, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali a uso notifica di atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, in quanto si tratta di atti funzionali al procedimento giurisdizionale. In questi casi sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere indicata la norma di esenzione o l’uso cui tale atto è destinato.