C’è anche il bonus per il risparmio idrico e la riduzione degli sprechi di acqua
Con l’obiettivo dichiarato di perseguire un risparmio di risorse idriche e di spreco dell’acqua, la legge di bilancio 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, un fondo denominato “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno in corso (art. 1, commi da 61 a 65).
Quali interventi
Subito denominato “bonus rubinetti”, in pratica si tratta di 1.000 euro destinati – fino a esaurimento delle risorse – alle persone fisiche residenti in Italia che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari:
a) i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
b) la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Più specificamente, l’agevolazione è riconosciuta a ciascun beneficiario in relazione alle spese sostenute per:
– la fornitura e la posa in opera per gli interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e dei relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate, lo smontaggio e la dismissione dei sistemi sostituiti;
– la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate, lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Il ritardo del decreto
Il comma 65 delle legge di bilancio recita che “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa”.
Considerato che la fruizione è limitata alla scadenza del 31 dicembre 2021 e che il beneficio sembra essere tra quelli che non saranno riproposti, appare evidente il ritardo del decreto ministeriale attuativo che individua i beneficiari e definisce i criteri per l’accesso al beneficio. Il bonus è stato concepito dal governo Conte, il decreto avrebbe dovuto vedere la luce nello scorso mese di marzo, poi c’è stato l’avvento del governo Draghi, che è in carica dal 13 febbraio 20121; nei fatti, il decreto ministeriale (n. 395) è stato firmato il 27 settembre dal Ministro della Transizione ecologica.
Destinatari e criteri di accesso
Il decreto attuativo specifica che i beneficiari dell’agevolazione sono le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali o di godimento personali già registrati alla data di presentazione dell’istanza.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, il bonus può essere richiesto solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma dedicata (della quale parliamo a breve) anche con i dati del proprietario.
L’identità dei beneficiari è accertata attraverso Spid o tramite Carta d’identità elettronica.
Il bonus spetta per un solo immobile, per una sola volta ed a un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento, per gli interventi sopra descritti su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Deve essere richiesto per via telematica e sarà concesso, secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande, fino all’esaurimento dei 20 milioni di euro stanziati per sostituire i vecchi rubinetti e sanitari con quelli di nuova generazione.
La domanda e la piattaforma digitale (che ancora non c’è)
Nel sito del Ministero per la transizione ecologica sono state pubblicate le Faq, in una delle quali si legge che per presentare l’istanza bisogna registrarsi su un’applicazione web denominata “Piattaforma bonus idrico” che, però, “sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale”.
Quindi, la piattaforma non è ancora operativa e lo sarà entro il 26 novembre (ma potrebbe esserlo anche prima, e lo si spera), ma in ogni caso la data limite del 31 dicembre si avvicina e al momento non si è pensato a una proroga (che potrebbe essere inserita nella nuova legge di bilancio, chissà).
Detto questo, vediamo come funziona la procedura di registrazione sulla piattaforma, nel corso della quale vanno fornite le seguenti dichiarazioni sostitutive di autocertificazione: nome, cognome e codice fiscale del beneficiario; importo della spesa sostenuta; quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione; specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato; identificativo catastale dell’immobile (Comune, sezione, foglio, particella, subalterno); dichiarazione di non aver fruito di altre agevolazioni fiscali per fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni; Iban del beneficiario per l’accredito del rimborso; titolo giuridico (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); attestazione del richiedente se non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo; attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del bonus; copia della fattura elettronica o del documento commerciale con il codice fiscale del soggetto richiedente. Per chi non è tenuto a emettere fattura elettronica sono validi anche fattura o documento commerciale attestante l’acquisto, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore attestante la transazione dello specifico prodotto, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” (quando disponibile lo sarà, la piattaforma…).