ECONOMIA FISCALITA

Catasto, la nuova procedura automatica di aggiornamento degli atti

La circolare n. 44/E del 14/12/2016 ha sancito l’approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con il contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 1° ottobre 2009 è stata attivata la procedura “Pregeo 10” al fine di conseguire l’approvazione automatica degli atti di aggiornamento e il contestuale aggiornamento dell’archivio cartografico e dell’archivio censuario del Catasto dei Terreni. Tale procedura è stata successivamente oggetto di diverse circolari, l’ultima delle quali, la n. 30/E del 29/12/2014, concernente il rilascio, a partire dal 2015, della nuova procedura informatica “Pregeo 10, versione 10.6.0”. Con tale procedura è stato introdotto un nuovo modello concettuale che permette la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici, sono stati introdotti nuovi controlli e funzionalità che facilitano la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti.

Le modifiche sono contenute nella nuova procedura “Pregeo 10, versione 10.6.0 APAG 2.08”, con la quale vengono predisposti gli atti di aggiornamento cartografici a decorrere dal 19/12/2016. La procedura “Pregeo 10, versione 10.6.0 APAG 2.03” sarà comunque mantenuta in esercizio fino al 28 aprile 2017, data oltre la quale non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi alle specifiche di elaborazione della nuova procedura.

 

La scelta della macro categoria

Con la nuova procedura gli atti di aggiornamento, che prima erano raggruppati in tre macro categorie (“Ordinaria”, “Semplificata” e “Speciale”), sono raggruppati in due macro categorie, “Ordinaria” e “Speciale”, sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti .

Nella macro categoria “Ordinaria” rientrano i seguenti atti di aggiornamento: tipo di frazionamento; tipo mappale per nuova costruzione; tipo mappale per variazione; atto di aggiornamento misto (tipo di frazionamento + tipo mappale); tipo mappale con conferma di mappa; tipo mappale con stralcio di corte. Nella macro categoria “Speciale” sono invece confermati gli atti di aggiornamento già indicati nella circolare n. 30/E del 2014.

Con la circolare n. 44/E del 2016 Si forniscono alcune precisazioni sul corretto utilizzo della natura di alcuni atti di aggiornamento.

L’atto di aggiornamento denominato “Tipo mappale per nuova costruzione” deve essere utilizzato per l’inserimento, in ciascuna particella interessata dall’aggiornamento, di uno o più fabbricati, senza la costituzione di aree di pertinenza degli stessi fabbricati: in questo caso la particella originaria interessata dall’introduzione di fabbricati non deve appartenere alla partita speciale “Aree di enti urbani e promiscui”. Nella categoria “Tipo mappale per variazione” rientrano tutti i tipi mappali che trattano almeno una particella con qualità Ente urbano e/o Fabbricato promiscuo e/o Fabbricato urbano d’accertare, senza la costituzione di aree di pertinenza degli eventuali fabbricati presenti. Si evidenzia, inoltre, che le costruzioni che soddisfano i requisiti di scarsa rilevanza cartografica sono automaticamente riconosciute dalla procedura informatica, indipendentemente dal tipo di linea utilizzato per la loro rappresentazione (continua, tratteggiata o puntinata).

 

Regole per particolari atti di aggiornamento

Le costruzioni realizzate per ampliare fabbricati già presenti in mappa, anche se insistenti su una o più particelle adiacenti, possono essere dichiarate secondo le modalità semplificate se ne ricorrono le condizioni (DM 2/1/1998, n. 28). Perché la procedura ne esegua il riconoscimento automatico, i fabbricati da ampliare, insistenti sulle particelle contigue, devono essere presenti nell’Estratto di mappa e nell’Estratto di mappa aggiornato conseguente all’elaborazione della proposta di aggiornamento.

Nel caso in cui un fabbricato già censito al Catasto Edilizio Urbano viene totalmente demolito e nella particella interessata viene edificato un nuovo fabbricato, devono essere presentati specifici atti di aggiornamento, da trattare con la categoria “Tipo mappale per variazione”, costituiti da tipi mappali per demolizione e ricostruzione firmati da tutti gli intestatari delle unità immobiliari presenti nell’immobile demolito: se la demolizione e la ricostruzione sono realizzate senza soluzione di continuità tra le due fasi dei lavori si potrà predisporre un unico tipo mappale. Se, invece, c’è un’interruzione tra le due fasi dei lavori, le presentazioni dei tipi mappali per demolizione e poi quella per ricostruzione dovranno essere effettuate separatamente.

Le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili (art. 6, comma 1, lett. c, del citato DM n. 28/1998) possono essere censite in catasto con le modalità semplificate di denuncia, indipendentemente dai limiti stabiliti da quanto previsto dalla lett. a) dello stesso articolo. Al fine, quindi, di permettere alla nuova procedura la corretta trattazione degli atti di aggiornamento riguardanti tali costruzioni, è stata introdotta una nuova dichiarazione che il professionista deve rendere durante la predisposizione dello stesso atto. In questi casi, alla denuncia deve essere allegata un’apposita autocertificazione attestante l’assenza di allacciamento alle reti di energia elettrica, acqua e gas.

 

Le nuove funzionalità

Con la procedura “Pregeo 10, versione 10.6.0 – APAG 2.08” sono disponibili alcune nuove funzionalità che facilitano la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti:

  • il download diretto, via web, degli archivi della Tabella attuale dei punti fiduciali (TAF) e delle Mutue distanze misurate tra punti fiduciali (DIS);
  • l’export dei risultati dell’elaborazione di un libretto delle misure;
  • la procedura per l’import nel libretto delle misure, nel formato Pregeo, dei dati misurati con tecnologia satellitare GPS a partire dai formati di export dei software di post processing dei ricevitori satellitari più diffusi (Leica,Trimble, Topcon);
  • la procedura in ambiente grafico interattivo che consente di riscontrare la corretta corrispondenza tra l’identificativo letterale assegnato alle particelle derivate nel modello per il trattamento dei dati censuari e la relativa superficie con gli identificativi assegnati nella proposta di aggiornamento, con la possibilità di modificare, se necessario, l’identificativo letterale provvisorio nel modello censuario;
  • la procedura che permette, durante la fase di elaborazione del libretto delle misure, di visualizzare graficamente: l’Estratto di mappa nel formato raster sovrapposto allo schema del rilievo sul terreno; lo schema del rilievo sul terreno sovrapposto all’Estratto di mappa nel formato alfa-numerico; i valori delle grandezze misurate indirettamente.

 

Modalità operative

Per migliorare le attività di riscontro dei dati contabili è necessario che l’ufficio rilasci l’Estratto di mappa digitale “in sostituzione”, nei casi previsti dalla normativa vigente, esclusivamente con la stessa modalità con cui è stato rilasciato l’Estratto di mappa “originale”: se questo è stato rilasciato in via telematica, anche il sostitutivo deve essere richiesto e rilasciato in via telematica. Per il rilascio dell’Estratto di mappa digitale o per l’approvazione di atti d’aggiornamento in via telematica, in esenzione dei tributi speciali catastali e/o dell’imposta di bollo, non è obbligatorio allegare alcuna documentazione: la dichiarazione effettuata dal tecnico professionista in fase di richiesta del servizio, con la contestuale indicazione della norma che consente l’esenzione, ha valore di autodichiarazione e come tale è sufficiente agli Uffici per erogare il servizio. Solo in seguito su tali dichiarazioni potranno essere effettuati i controlli, anche a campione, previsti dalla normativa vigente (DPR n. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

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