ECONOMIA FISCALITA

Cartelle, rateizzazioni e pignoramenti: le novità sulla sospensione dei termini

Il DL 34/2020 (decreto Rilancio) ha introdotto una serie di novità in materia di riscossione, tra le quali la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di

accertamento affidati all’agente della riscossione, la sospensione della notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione, l’alt ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati. Al fine di evitare il generarsi di dubbi e problematiche varie, Agenzia entrate-Riscossione ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti (Faq), che vertono proprio sulle ultime diposizioni introdotte in materia di riscossione.

Vediamo in dettaglio alcune delle novità.

Sospensione delle cartelle

Il DL rilancio ha differito al 31 agosto 2020 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione: la scadenza era stata fissata al 31 maggio dal DL 18/2020 (Cura Italia).

Nel periodo di sospensione, partito l’8 marzo e prorogato quindi fino al 31 agosto 2020), Agenzia entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

Anche nel caso di una cartella notificata tempo fa e scaduta dopo l’8 marzo, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

Un’altra domanda riguarda i pagamenti non effettuati perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 settembre 2020, in particolare se devono essere pagati in unica soluzione: non necessariamente, perché per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione si può anche richiedere una rateizzazione. Per evitare l’attivazione delle procedure di recupero è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.

Rateizzazioni

Si chiede se per un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione, devono essere rispettare le scadenze di pagamento: anche il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo fino al 31 agosto 2020, ma comunque queste rate devono essere versate entro il 30 settembre 2020.

Per quanto riguarda la presa in esame e la trattazione delle istanze di rateizzazione, la risposta è affermativa: l’operatività di Agenzia entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e quindi tratterà le istanze e invierà i previsti riscontri.

Piano di rateizzazione che all’8 marzo era ancora in essere, ma possibili difficoltà a pagare entro il 30 settembre tutte le rate in scadenza nei mesi da marzo ad agosto. Il DL 34/2020 aumenta da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che determinano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento: questa facilitazione si applica ai piani di rateizzazione in corso ed a quelli che verranno concessi a seguito di istanze presentate fino al 31 agosto 2020.

Procedure esecutive

Si chiede se per una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, AeR può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione: no, perché durante il periodo di sospensione l’Agenzia non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutiva (pignoramento).

Un contribuente, alla fine di febbraio, ha ricevuto un preavviso di fermo del suo veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrebbe dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Non essendo riuscito ancora a pagarlo, vuol sapere se può usare l’auto o gli viene iscritta ipoteca sull’immobile. Nel periodo 8 marzo-31 agosto le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e dunque non si procederà all’iscrizione di fermi amministrativi o alle iscrizioni di ipoteche. Solo dopo il 31 agosto, stante il mancato o integrale pagamento del debito e in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà chiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile.

Per un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata, si può pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione? Si, è possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e versare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

Un lavoratore che ha subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del decreto n. 34/2020 domanda se il suo datore di lavoro continuerà a effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge:  fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del citato decreto, se relativi a importi dovuti come stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego ed a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Il datore di lavoro, quindi, dall’entrata in vigore del DL e fino al 31 agosto non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, dal 1° settembre 2020.

Rottamazione

Chi non riesce a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della Rottamazione-ter e/o del Saldo e Stralcio e le paga in ritardo, perde tutti i benefici delle definizioni agevolate? No: la norma offre la possibilità di pagare le rate in scadenza nel 2020 della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio entro il 10 dicembre 2020, senza interessi e senza perdere i benefici previsti.

Quali bollettini deve usare chi non rispetta le scadenze di legge ma paga le rate delle due definizioni agevolate entro il 10 dicembre 2020? Si può continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già ricevuta, anche se il versamento si effettua in date diverse da quelle originarie; chi avesse perso la “Comunicazione” può chiederne una copia al nostro servizio online di AeR.

Altra domanda: saranno considerati regolari anche i pagamenti di tutte le rate delle due definizioni in scadenza o scadute nel 2020, se effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre? No, perché il decreto rilancio prevede che tale ultima scadenza non ammette alcun ritardo e quindi il pagamento dopo il 10 dicembre sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative. Chi non ha pagato le rate di Rottamazione-ter e/o Saldo e stralcio in scadenza entro il 31 dicembre 2019, che ha quindi generato l’inefficacia della definizione agevolata, può chiedere la rateizzazione del debito? Si, la norma ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata.

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