Cartelle esattoriali: novità per dilazione, notifica, impugnazione e discarico
Entrato in vigore dallo scorso 8 agosto, il D.lgs. 110/2024 (decreto riscossione) riorganizza l’intero sistema della riscossione dei tributi e contiene, tra le novità introdotte, la possibilità di estendere in maniera graduale, a partire dal 2025, la rateazione delle cartelle esattoriali per un periodo più lungo di quello finora consentito.
L’estensione graduale della rateazione
L’allungamento del periodo di rateizzazione delle cartelle sarà effettuato con la seguente progressione temporale: nel 2025/2026 le rate mensili potranno essere 84: nel 2027/2028, 96; nel 2029/2030, 108; dal 2031, 120. Fino al 31 dicembre 2030 soltanto i contribuenti con problemi obiettivi e documentati economici e per importi superiori a 120.000 euro, potranno definire con l’Amministrazione tributaria un piano fino a 120 rate mensili. Saranno stabiliti da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze i documenti per la valutazione, gli eventi specifici attestanti la temporanea difficoltà economica, senza ricorso ai parametri e le modalità di valutazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i parametri standard.
Ai fini dell’accesso al piano da 120 rate mensili, sono richiesti i seguenti requisiti:
– per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, si farà riferimento all’Isee del nucleo familiare (i valori saranno comunicati dalle Entrate), all’entità del debito da rateizzare ed a quello residuo già eventualmente rateizzato;
– per gli altri contribuenti si farà riferimento all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente ancora in rateizzazione e il valore della produzione.
A partire dal 2031 sarà estesa a tutti, indipendentemente dalla situazione economica.
La notifica
Una modifica importante riguarda la riduzione dei tempi relativi alla notifica, che sarà effettuata entro e non oltre il nono mese successivo a quello dell’affidamento del carico all’agente della riscossione. Un’altra, la necessità di notificare preventivamente la cartella di pagamento al debitore principale o al coobbligato solidale prima di intraprendere la procedura di esecuzione forzata.
Con la norma previgente si poteva procedere all’esecuzione forzata nei confronti del coobbligato solidale notificando un avviso di intimazione, basato sulla cartella notificata al debitore principale; il nuovo decreto, invece, prevede una maggiore trasparenza e un rafforzamento delle garanzie difensive per i coobbligati, assicurando che anche loro siano direttamente informati attraverso la notifica della cartella prima dell’avvio della procedura esecutiva.
L’impugnazione
Con la riforma della riscossione viene riaffermata la non impugnabilità dell’estratto di ruolo (il documento interno all’Amministrazione finanziaria con i debiti del contribuente risultanti da una cartella iscritta a ruolo), salvo in casi particolari nei quali l’iscrizione a ruolo può causare un danno al debitore, come ad esempio le procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione. Al contempo, però, il decreto 110/2024 introduce tre nuove ipotesi di impugnabilità,che per il contribuente si traducono in maggiori opportunità di difesa preventiva, se dimostra che l’iscrizione a ruolo possa causare un pregiudizio reale: le procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le operazioni di finanziamento e la cessione dell’azienda
Discarico automatico e anticipato
Dal 1° gennaio 2025 i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento saranno automaticamente oggetto di discarico e l’agente non dovrà più tentare di recuperarli, convogliando così l’attività su crediti potenzialmente recuperabili. Viene introdotta la possibilità di discarico anticipato per i crediti di debitori nullatenenti, quelli che secondo le verifiche effettuate da AdER sono privi di beni aggredibili per il recupero del credito. Sono infine previsti casi di differimento del discarico automatico, in presenza di procedure esecutive o concorsuali o quando sono in corso accordi in base al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.