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Canone Rai e utenze elettriche, il rimborso è online dal 15 settembre

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello per chiedere il rimborso degli importi pagati ma non dovuti, che dal 15 settembre si può presentare anche online, con l’accredito entro 45 giorni.

Il rimborso può essere chiesto da quanti hanno diritto all’esenzione, quindi:

chi ha ricevuto la bolletta con l’addebito dei 70 euro pur avendo presentato la dichiarazione di non possesso del televisore;

l’erede per il canone addebitato sulla bolletta elettrica intestata a un soggetto deceduto;

i contribuenti con oltre 75 anni di età e un reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro, esentati dalla presentazione della dichiarazione per richiedere l’esenzione;

i soggetti esenti in base ad accordi internazionali, come ad esempio i diplomatici e i militari stranieri;

chi si è visto addebitare due volte il canone, ad esempio su due utenze della stessa famiglia anagrafica, per la prima e la seconda casa, anche se intestate a familiari diversi. In quest’ultimo caso la domanda di rimborso funge anche da dichiarazione sostitutiva per comunicare il codice fiscale del familiare che paga il canone mediante la sua fornitura elettrica e che sarà l’unico a doverlo ancora pagare.

Nel modello si dovrà barrare la casella con l’indicazione dei motivi per i quali il canone non è dovuto. I rimborsi saranno eseguiti dall’azienda elettrica tramite accredito sulla prima fattura utile o con altre modalità, ad esempio con l’invio di un assegno, in ogni caso comunque entro 45 giorni dalla ricezione dell’apposita comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate: se il rimborso da parte delle aziende elettriche non arrivi a destinazione, provvederà direttamente l’Agenzia.

La richiesta di rimborso, oltre che online, può essere inviata a mezzo raccomandata, con la copia di un documento di riconoscimento, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Conservazione delle bollette. Dall’inserimento del canone Rai nelle fatture della luce deriva che per la loro conservazione non sono più sufficienti i cinque anni previsti dall’art. 2948 del codice civile – che rimangono validi, invece, per telefono, acqua e gas – ma ne servono dieci. Poiché il tributo televisivo fa parte di quelli per i quali vale la prescrizione decennale, bollette elettriche e ricevute di pagamento dovranno essere conservate – appunto – dieci anni, per mettersi al riparo da eventuali contestazioni. La prescrizione relativa alla sola elettricità continua a essere soggetta al termine quinquennale, per cui se al cittadino non viene addebitato il canone in bolletta per uno dei motivi previsti, non serve conservare la fattura oltre i cinque anni.

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