Brexit e regime fiscale per gli impatriati: il principio di non discriminazione
Il Dl 34/2019 (decreto crescita) ha modificato alcuni requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime speciale per lavoratori impatriati, incrementato le percentuali di riduzione dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, in presenza di determinate condizioni, l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile. Le modifiche normative si applicano “a partire dal periodo d’imposta incorso”, ai soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR (DPR 917/1986) e risultano beneficiari del regime speciale.
Estensione temporale e della platea
Queste modifiche sono state oggetto di chiarimenti interpretativi con la circolare 33/E del 2020, che ha spiegato che è stata introdotta un’estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori 5 periodi d’imposta, con tassazione del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
– avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure
– l’acquisto di un immobile di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore o da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà, da realizzarsi dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento.
La tassazione dei redditi agevolabili negli altri 5 periodi d’imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno 3 figli minorenni o a carico.
La legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) ha allargato la citata estensione anche alle persone fisiche che:
a) durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Aire o sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019. L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:
a) al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) o è diventato proprietario di almeno un immobile di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza sanzioni;
b) al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in quel momento il lavoratore ha almeno 3 figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un immobile di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio senza sanzioni.
In entrambi i casi, l’immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, n. 60353, stabilisce che il versamento di tali somme deve avvenire in unica soluzione mediante versamento con modello F24, senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Brexit e Convenzione Italia-Regno Unito
L’accordo Brexit, in vigore dal 1° febbraio 2020, vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità (art. 12) e vieta che siano negati ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari (art. da 24 a 26).
Il citato divieto di non discriminazione è peraltro in linea con quanto previsto, sul piano fiscale, dalla Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, secondo la quale “I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione”.
La risposta 172/2022
In tale contesto lo spunto per un utile chiarimento è fornito dall’interpello di un cittadino britannico che dichiara che nel 2016 ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia e per gli anni d’imposta dal 2016 al 2020 si è qualificato residente fiscalmente in Italia, dichiarando i redditi ovunque prodotti e fruendo del regime agevolato riservato agli impatriati. Padre di due figli minorenni, dopo il trasferimento in Italia, avvenuto nell’agosto 2015, è diventato proprietario di un immobile di tipo residenziale e dichiara, inoltre, di aver esercitato l’opzione per l’applicazione di quanto previsto dal decreto crescita entro i termini previsti. A dicembre 2020 ha avviato le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza italiana, non ancora definite, deciso a mantenere la residenza fiscale in Italia anche in futuro.
Nell’istanza, anche alla luce del provvedimento direttoriale 60353/2021, chiede se può esercitare l’opzione prevista per fruire del regime speciale per altri 5 periodi d’imposta. Con riferimento al caso in questione – si legge nella risposta 172 – la condizione dell’istante di essere cittadino britannico al 1° gennaio 2021 fa ritenere che sia applicabile il principio di non discriminazione dell’accordo Brexit e che possa quindi essere riconosciuta l’estensione dell’agevolazione per i lavoratori impatriati; inoltre, avere esercitato l’opzione per la proroga mediante il versamento secondo le modalità e nei termini indicati dal citato provvedimento del Direttore delle Entrate 60353/2021, permette la fruizione del beneficio fiscale per l’ulteriore quinquennio 2021- 2025.