Box auto, detrazione senza bonifico ma con dichiarazione notarile
E’ possibile utilizzare la detrazione per l’acquisto del box auto pertinenziale anche se il pagamento non viene effettuato tramite bonifico bancario, non senza, però, una dichiarazione notarile attestante il pagamento dell’importo dovuto all’impresa costruttrice o venditrice e il corretto inserimento in bilancio. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 43/E del 18/11/2016, rispondendo a un interpello.
Il caso è quello di un contribuente che ha acquistato un appartamento e un box auto da destinare a pertinenza dell’abitazione da una società di costruzione, effettuando il pagamento della somma dovuta mediante assegni bancari. Il quesito verte sulla possibilità di fruire della detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio a fronte dell’acquisto del box auto, limitatamente alle spese di costruzione e avendo a disposizione soltanto la certificazione da parte della società venditrice. Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto di detraibilità fiscale, la Legge di stabilità per il 2016 ha prorogato per tale anno l’aumento della percentuale di detrazione dal 36 al 50% e del limite delle spese ammissibili da 48.000 a 96.000 euro. L’agevolazione è riconosciuta anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune” (art. 16-bis, lettera d, comma 1, del TUIR), e per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo provati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore, come chiarito in diversi documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria. La stessa ha inoltre più volte spiegato che il presupposto dell’agevolazione per la realizzazione o l’acquisto del box auto è nel vincolo pertinenziale e che la detrazione può essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati a partire dalla data di stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti tale vincolo: la definizione è quella fornita dall’art. 817 del codice civile: “cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.
Secondo il decreto applicativo (n. 412/1998), l’importo pagato per l’acquisto deve essere versato tramite bonifico, bancario o postale, dal quale risultino causale di versamento, codice fiscale del contribuente, partita IVA o codice fiscale del venditore: il diritto alla detrazione non è riconosciuto se il pagamento è effettuato con modalità diverse. L’obbligatorietà del bonifico è finalizzata all’applicazione della ritenuta dell’8% che deve essere applicata direttamente dall’istituto di credito, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal soggetto che riceve il compenso per la vendita.
In proposito la risoluzione n. 55/E del 2012 ha precisato che “la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione”, a meno che non si ripeta il pagamento con bonifico in modo corretto. Il mancato beneficio della detrazione IRPEF può però ritenersi superato anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico, a condizione che risulti comunque soddisfatta la finalità della norma, cioè la corretta tassazione del reddito derivante dall’esecuzione degli interventi di ristrutturazione.
Nella circolare 43/E l’Agenzia specifica che “il beneficio fiscale può essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione” e che può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale (o di immobile) posto in un edificio interamente ristrutturato o in un fabbricato sul quale intende eseguire lavori di ristrutturazione, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione, purché alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
La dichiarazione del venditore
Con la circolare 43/E l’Agenzia delle Entrate fornisce un’interpretazione della norma che permette di applicare una maggior flessibilità rispetto alla modalità di pagamento tramite bonifico.
In particolare – prosegue la circolare 43 – nei casi in cui il pagamento all’impresa che ha venduto il box pertinenziale risulti provato dall’atto notarile, come nel caso in questione, il contribuente può fruire dell’agevolazione fiscale anche in assenza del bonifico, purché il venditore, oltre alla certificazione del costo di realizzo del box, fornisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che gli importi percepiti sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa per essere inclusi nella corretta determinazione del reddito imponibile.
La detrazione è spettante anche se il bonifico utilizzato per pagare i lavori è stato compilato in modo tale da non permettere alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta d’acconto previsto dalla normativa: anche un pagamento tramite assegno, dunque, corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il beneficiario attesti di aver ricevuto l’importo e di averlo inserito nella contabilità “ai fini della sua concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”, può invece essere ritenuto valido ai fini dell’agevolazione.
Questa documentazione dovrà essere esibita al professionista abilitato o al Caf – o a richiesta dell’ufficio finanziario – dal contribuente che intende avvalersi del beneficio fiscale.