Bonus verde, i costi detraibili e quelli esclusi
In risposta a un’interrogazione parlamentare presentata in Commissione Finanze alla Camera lo scorso 8 marzo, il Ministero dell’economia ha fornito chiarimenti utili a risolvere alcune problematiche applicative in materia di bonus fiscali edilizi e di superbonus, tra i quali il cosiddetto
bonus verde, introdotto dall’art. 1, comma 12 e seguenti della legge di bilancio per il 2018, n. 205/2017, e recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio per il 2022 (n. 234/2021).
Vediamo in breve di cosa si tratta.
Gli interventi ammessi
Il beneficio permette di detrarre dall’IRPEF lorda il 36% delle spese sostenute e documentate per i seguenti interventi:
– sistemazione a verde di aree scoperte – giardini, terrazzi, balconi, ecc. – private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– realizzazione di coperture a verde (i cosiddetti tetti verdi) e di giardini pensili.
Sono detraibili anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione nella propria abitazione di questi interventi. Hanno diritto al risparmio fiscale i contribuenti che possiedono o detengono, in base a un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Sono detraibili anche le spese per gli interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un limite massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo: in questo caso, il singolo condomino ha diritto alla detrazione nel limite della quota a lui imputabile, a condizione di avere effettivamente versato l’importo relativo al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come previsto per le altre ristrutturazioni, il pagamento deve avvenire tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, bancomat, carta di credito): la detrazione, che va ripartita in 10 quote annuali di pari importo da indicare esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, si calcola su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, per cui la detrazione massima per ciascun immobile è di 1.800 euro (36% di 5.000).
E quelli esclusi
Non danno diritto alla detrazione le spese sostenute:
– in immobili di nuova costruzione;
– per la manutenzione ordinaria periodica di giardini preesistenti, poiché non è collegata ad alcun tipo di intervento innovativo o modificativo;
– per i lavori in economia, eseguiti senza rivolgersi a un’impresa.
I chiarimenti del MEF
In particolare, è stato chiesto se possano essere comprese nel bonus verde anche i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle stesse aree verdi.
Il Ministero ha ricordato che l’Agenzia delle entrate ha già spiegato che il citato articolo 1, comma 12 e seguenti della legge 205/2017 ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti con la messa a dimora di alberi e piante, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Come è stato poi indicato nella circolare 7/E del 2021, sono considerate agevolabili le spese sostenute per opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o all’area interessata, che deve comportare la sistemazione a verde ex novo oppure il radicale rinnovamento di quanto già esistente: per queste ragioni, pertanto, risulta agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprese le opere necessarie alla sua realizzazione, e non il solo acquisto di piante o altro materiale. In conclusione, le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione fiscale del 36%.