ECONOMIA FISCALITA LAVORO

Bonus pubblicità, rinviato al 31 ottobre l’invio della comunicazione

Nel 2018 è stato istituito un credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (legge 96/2017).

La norma originaria prevede che per fruire dell’agevolazione, l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e viene concesso nei limiti massimi degli stanziamenti previsti ogni anno e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022.

Il credito riconosciuto può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Modifiche dal decreto sostegni-bis

Fermi restando i limiti in materia di aiuti de minimis, nell’ambito degli interventi del Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il decreto legge 73/2021 (sostegni-bis) ha previsto che per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

E’ stata quindi eliminata, per il biennio in esame, la condizione dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento 2020.

Quando presentare la domanda

La comunicazione per l’accesso bonus pubblicità – una sorta di “prenotazione” – viene presentata dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

Per l’anno 2021, l’intervallo temporale per inviare la domanda, fissato in precedenza dal 1° al 30 settembre 2021, è stato spostato al periodo compreso fra il 1° e il 31 ottobre 2021.

Le comunicazioni trasmesse tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide e il relativo credito richiesto, stabilito a marzo con i criteri di calcolo di allora, sarà ricalcolato con i nuovi criteri previsti per il 2021, e questo nuovo importo sarà disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate; è inoltre possibile presentare a ottobre 2021 una nuova comunicazione sostitutiva di quella presentata nel mese di marzo.

La domanda deve essere inviata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio utilizzando l’apposita funzionalità dell’area riservata sul sito web dell’Agenzia delle entrate, alla quale si può accedere tramite Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta d’identità elettronica, e con le credenziali Entratel e Fisconline. 

Lo stanziamento totale per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione, è stato portato a 90 milioni di euro, che costituisce il limite di spesa: 65 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui quotidiani e periodici anche online, 25 milioni per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come fruire del credito 

Per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:

– la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, con i dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente e/o da effettuare nell’anno (per il solo 2021, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre); 

– dal 1° al 31 gennaio 2022 la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per dichiarare, ai sensi dell’art.  47, DPR 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalle norme (art. 3, Dpcm 90/2018 e art. 57-bis, Dl 50/2017).

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