Bonus pubblicità, per la dichiarazione sostitutiva proroga al 10 febbraio
Dal 2018 è stato introdotto un credito d’imposta destinato a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (Dl 50/2017, convertito dalla legge 96/2017).
La norma istitutiva prevede che per fruire dell’agevolazione l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati deve superare almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
In sostanza, si tratta di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, che viene concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti Ue in materia di aiuti de minimis.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale o presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.
Il Dpcm 90/2018 ha definito i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione, mentre il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione è stato approvato con il provvedimento 31/7/2018 del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le modifiche del sostegni-bis
A seguito della modifica introdotta dal decreto legge 73/2021 (sostegni-bis), per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, fermi restando i limiti dei citati regolamenti dell’Unione europea. Inoltre, per il biennio 2021-2022 viene eliminato il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’anno precedente.
Quali documenti presentare
Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
• la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno;
• la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata sono stati effettivamente realizzati nell’anno interessato.
La comunicazione per l’accesso e la dichiarazione sostitutiva vanno presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”: l’accesso richiede l’autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d’identità elettronica (Cie).
Dopo la presentazione delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta il Dipartimento per l’informazione e l’editoria elabora un primo elenco dei soggetti richiedenti, con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascuno. Successivamente, l’importo del credito effettivamente utilizzabile in rapporto allo stanziamento disponibile, viene fissato con un provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, che viene pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Una volta riconosciuto, il credito può essere utilizzato unicamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6900), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La presentazione fino al 10 febbraio
Di solito, le scadenze da rispettare erano le seguenti: la comunicazione per l’accesso al credito si presentava dal 1° al 31 marzo di ogni anno, mentre la dichiarazione sostitutiva dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.
Nel 2021, però, in considerazione dell’emergenza pandemica, anche i termini di presentazione sono stati modificati: la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati può essere presentata dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, mentre per la comunicazione di accesso è stata aperta una nuova finestra dal 1° al 31 ottobre 2021, anche se le comunicazioni trasmesse tra il 1° e il 31 marzo dello scorso anno si considerano comunque valide. Subito dopo aver effettuato la conferma tramite la dichiarazione sostitutiva, quindi, si aprono i tempini per la nuova comunicazione di accesso al bonus, che dovrà essere inviata dal 1° al 31 marzo 2022.