ECONOMIA FISCALITA

Bonus prima casa per gli under 36: requisiti, agevolazioni e credito d’imposta

Il decreto sostegni bis, n. 73/2021, insieme ad altri interventi a supporto di imprese, lavoro e sanità, ha introdotto un’agevolazione a favore dei giovani intenzionati all’acquisto della prima casa.

La misura, che è stata confermata dalla legge di conversione del decreto, n. 106 del 23 luglio 2021, a quanti lavorano spesso con contratti precari, il che di fatto impedisce loro l’acquisto di un immobile e li costringe, rimanendo a casa con i genitori, a non poter realizzare i progetti di una vita autonoma o di coppia.  

I giovani che non hanno compiuto 36 anni di età (inizialmente erano 35) e con un ISEE fino a 40.000 euro (dai 30.000 originari) possono beneficiare di alcune agevolazioni e del potenziamento del Fondo di garanzia prima casa, grazie al quale per ottenere un mutuo possono contare su una più ampia garanzia dello Stato.

Sono escluse le seguenti categorie di immobili: A1 – abitazioni di tipo signorile, A8 – abitazioni in ville, A9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

La scadenza per la presentazione della richiesta è stata anticipata dall’iniziale 31 dicembre al 30 giugno 2022.

Le agevolazioni

Queste le agevolazioni previste: l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative e un credito d’imposta per gli acquisti assoggettati a IVA. Le agevolazioni si applicano, oltre che agli atti di acquisto della casa di abitazione, anche agli atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione.

L’esenzione per la tassazione è relativa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

Per quanto riguarda i mutui, sono compresi anche quelli che riguardano la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Il Fondo di garanzia

Per tutte le richieste di mutuo arrivate al Fondo dallo scorso 24 giugno (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2022, per chi ha i requisiti di età e di reddito previsti, la garanzia è elevata dal 50% fino a un massimo dell’80% della quota capitale, ogni volta che il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione, ovvero il rapporto tra l’ammontare del finanziamento e il prezzo dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori. Ciò equivale a dire che se le rate del mutuo non vengono pagate, il Fondo (che di solito copre fino al 50%) potrà coprire fino all’80% della quota capitale della rata, purché l’importo del finanziamento sia superiore all’80% del valore della casa: successivamente, tramite l’Agenzia delle entrate Riscossione, il Fondo di garanzia chiederà al mutuatario la quota anticipata senza interessi.

La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa viene incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021 e di 250 milioni per il 2022.

Il credito d’imposta

E’ previsto, inoltre, che se si acquista la casa da un’impresa, all’acquirente spetta un credito d’imposta pari all’IVA pagata, che potrà utilizzare nei seguenti modi

– per pagare altre imposte di registro, ipotecaria e catastale su atti successivi (successioni o altre compravendite); o, in alternativa, in dichiarazione dei redditi per essere recuperato.

– in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data di acquisto;

– in compensazione.

In ogni caso, il credito d’imposta non dà luogo a rimborsi.

I requisiti richiesti

La possibilità di accedere a una maggiore garanzia è riservata a chi non ha compiuto 36 anni e ha un reddito inferiore a 40.000 euro, per cui si deve disporre della dichiarazione ISEE attestante l’ammontare delle voci di “ricchezza” (reddito e patrimonio mobiliare e immobiliare) del proprio nucleo familiare.

La soglia di reddito vale anche in caso di acquisto da parte di due persone conviventi i cui ISEE siano entrambi inferiori ai 40.000 euro, anche se la somma dei due supera il limite: se invece uno dei due ha un ISEE inferiore a 40.000 euro e l’altro, invece, superiore, l’agevolazione spetta solo al primo per la sua quota.

La richiesta

Per le domande di accesso al Fondo di garanzia da presentare alle banche aderenti si deve compilare il modulo messo a disposizione sul sito della Consap Spa, la concessionaria dei servizi pubblici, e del Ministero dell’economia e delle finanze. Alle richieste devono essere allegati un documento di identità e la dichiarazione ISEE che attesti un valore non superiore a 40.000 euro annui.

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