Bonus per gli investimenti al Sud, il nuovo modello
La legge 205/2017 ha previsto benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, attive nelle zone logistiche semplificate (ZLS), in particolare estendendo a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni riservati alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale e previsti dalla normativa unionale.
La legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) ha incluso tra le Regioni destinatarie dell’aiuto anche il Molise (a causa del basso tenore di vita e dell’elevata disoccupazione), modificando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti delle imprese con strutture produttive nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, sulla base di quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027, approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021. E’ stato inoltre esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES) introdotto dal decreto-legge 91/2017, convertito dalla legge 123/2017.
Per la determinazione dei crediti d’imposta per gli investimenti al Sud e nelle ZES, resta confermata l’applicazione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come poi modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.
Aggiornato il modello di richiesta
Le novità sono contenute nel provvedimento delle Entrate del 6 giugno 2022, n. 193276, nel quale è stabilito che anche per l’accesso al credito d’imposta ZLS (oltre a quello per le ZES) va presentata la comunicazione all’Agenzia, fermo restando che si tratta di due misure agevolative differenti e distinte.
Il provvedimento (che aggiorna il precedente n. 291090 del 27 ottobre 2021) definisce, infatti, le modalità di presentazione della comunicazione per l’accesso al credito ZLS, che prevedono un aggiornamento della procedura utilizzata per chiedere l’autorizzazione a fruire del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali.
Con il provvedimento, proprio al fine di permettere ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma Centro-Italia e nelle ZES secondo il nuovo quadro normativo, è stato aggiornato il modello di comunicazione utilizzato per richiedere l’autorizzazione, inserendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022, data dalla quale – come evidenziato nel provvedimento dell’Agenzia – non è più possibile utilizzare il modello di comunicazione riguardo agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.
Sempre dal 7 giugno 2022 è stato aggiornato anche il software relativo al credito d’imposta, denominato “Creditoinvestimentisud”, disponibile gratuitamente nel sito internet delle Entrate.
I beneficiari
Il nuovo modello può essere utilizzato dai titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il modello deve essere utilizzato anche dai soggetti che intendono accedere:
• al credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma a partir dal 24 agosto 2016 (credito d’imposta sisma);
• al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (credito d’imposta ZES).
Le modalità di invio
La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica:
• direttamente, dal contribuente;
• tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate, mentre si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale;
• tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).