Bonus locazioni a uso non abitativo e affitto d’azienda e pagamento in ritardo dei canoni
L’articolo 28 del decreto rilancio (Dl 34/2020) – convertito dalla legge 77/2020 – ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda subordinati a determinati requisiti soggettivi e oggettivi.
I requisiti soggettivi e oggettivi
In base ai requisiti soggettivi, a norma agevolativa prevede che ai titolari di attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo: è già stato chiarito, in relazione ad altre disposizioni emanate durante la pandemia, che la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.
Riguardo, invece, l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione in esame, il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale. Si è appena detto del 60%, mentre invece, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Il credito d’imposta
Una società a responsabilità limitata semplificata attiva nel settore turistico fa presente di essere stata costituita nel 2019 e di svolgere la propria attività con un certo codice Ateco e di essere titolare di un contratto d’affitto, riguardo al quale richiama proprio l’art. 28 del decreto rilancio e il relativo credito d’imposta con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, poi prorogato per ottobre, novembre e dicembre dall’art. 8 del Dl 137/2020 (decreto ristori). La Srls dichiara inoltre che, a causa dei provvedimenti governativi emanati per la prevenzione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica, dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo, l’attività per la quale è stata costituita. Dopo aver premesso di non aver versato il canone di locazione previsto per i mesi oggetto di agevolazione, e di aver pagato gli affitti dei mesi sopra indicati nel 2021, chiede chiarimenti circa la possibilità di fruire del credito d’imposta in questione.
Considerato che il bonus è cedibile al locatore entro il 31 dicembre 2021, richiama la risposta all’istanza di interpello n. 440 del 5 ottobre 2020, nella quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che un contribuente che aveva pagato anticipatamente il canone di competenza del 2020 nel 2019 poteva fruire del credito d’imposta in commento: Sulla base di tali presupposti, ritiene dunque possibile pagare il 40% degli affitti dei mesi di spettanza del bonus riferiti al 2020 nel 2021 e, quindi, di poter fruire del relativo credito d’imposta, con la cessione al locatore della quota non versata del 60% del canone.
Il parere delle Entrate
Nella risposta 263 del 19 aprile 2021 l’Agenzia ricorda che l’art. 8 del decreto ristori, modificato dalla legge di conversione n. 176/2020, ha esteso il credito d’imposta introdotto dal decreto rilancio anche ai canoni di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori relativi ai codici Ateco indicati all’Allegato 1 annesso al citato decreto legge.
Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Per evitare la sovrapposizione per gli stessi soggetti e per le stesse spese, sempre l’art. 28, al comma 8, prevede espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto dal decreto cura Italia, specificando che fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari possono optare, al posto dell’utilizzo diretto, per la cessione anche parziale ad altri soggetti, compresi il locatore o il concedente a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da versare, le banche e altri intermediari finanziari. In riferimento al caso di specie, a seguito del versamento nel 2021 della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, l’Agenzia sostiene che la società maturerà il diritto alla fruizione del bonus locazioni in questione.