Bonus locazione e azienda riacquistata, come calcolare la riduzione di fatturato
Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per l’emergenza epidemiologica, l’art. 28 del decreto rilancio (Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020) ha previsto, tra l’altro, un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, subordinato alla presenza di certi requisiti soggettivi e oggettivi.
In particolare:
– ai titolari di attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 spetta un credito d’imposta del 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (comma 1);
– tale credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività lavorativa, spetta per il 30% dei relativi canoni (comma 2).
L’affitto d’azienda non va a buon fine
Oggetto della risposta 256 del 16 aprile 2021 è il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, in particolare le modalità di calcolo della riduzione di fatturato nel caso di cessione d’azienda con riserva di proprietà.
Nel 2019 una S.r.l. aveva ceduto l’unica azienda, un bar, con la clausola della riserva di proprietà, a un’altra S.r.l. La società acquirente, senza pagare nemmeno parzialmente il corrispettivo concordato, ha gestito l’azienda fino a tutto il 2019, mentre nel 2020 a seguito di un’azione giudiziaria la società istante ha ottenuto la restituzione dell’azienda, riprendendo l’attività fino al momento in cui la pandemia ha imposto la chiusura totale del Paese.
Con l’interpello presentato si chiede se il fatturato realizzato in quei mesi del 2019 dalla società acquirente possa essere considerato nel calcolo della diminuzione del proprio fatturato, riguardo al bonus locazione ed ai vari contributi a fondo perduto oppure se, ai fini di tali misure, sia possibile considerarla come costituita dopo il 1° gennaio 2019.
In entrambi i casi, sostiene l’istante, non sarebbe corretto non permettere l’accesso ai sostegni economici citati, fondamentali per poter proseguire l’attività.
Nel fatturato anche la quota dell’azienda riacquistata
Rispetto all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, la norma sopra citata individua chiaramente i beneficiari del credito d’imposta e il periodo d’imposta, il precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio; lo stesso dicasi per l’ambito oggettivo di applicazione del bonus, che è stabilito in misura percentuale (60 o 30%) in relazione ai diversi tipi di canoni.
Riguardo alle modalità di determinazione del calo del fatturato, la circolare 15/2020 ha spiegato che “In relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo […], si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato”.
Quindi, a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda (o di cessioni di azienda), per il calcolo della riduzione del fatturato si dovranno considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nei mesi di riferimento. Questo principio, si legge nella risposta delle Entrate, con la circolare 22/ 2020 è stato esteso anche alle ipotesi di subentro in un contratto d’affitto d’azienda, nel qual caso occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento, nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi sia per il calcolo della riduzione del fatturato.
A supporto di tali chiarimenti l’Agenzia cita altri due documenti di prassi – le risposte 402 del 24 settembre e 440 del 5 ottobre 2020 – nelle quali ha affermato che, anche in relazione al credito d’imposta introdotto dal citato art. 28 del decreto rilancio, vanno calcolati i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato, come peraltro chiarito anche in relazione al contributo a fondo perduto (art. 25). Le ragioni sopra espresse motivano il fatto che, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato, la società istante che ha riacquistato l’azienda può conteggiare anche il calo dell’acquirente per il periodo in cui questo ha gestito l’attività.