Bonus investimenti Impresa 4.0 e comodato d’uso dei beni a terzi
La legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) ha modificato, con i commi da 184 a 197 dell’art. 1, la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Destinatarie sono le imprese che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 – ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati già pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che si trovano nel territorio dello Stato.
Per queste imprese, l’aumento del costo ammortizzabile previsto da norme precedenti, ovvero il super ammortamento e l’iper ammortamento, è stato sostituito da un credito d’imposta, a certe condizioni e nelle misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Le misure del credito d’imposta
Per gli investimenti aventi a oggetto i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure (art. 1, comma 189):
• il 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• il 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili di 10 milioni di euro.
Il dubbio riguarda l’utilizzo “indiretto”
Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di fruire del credito d’imposta per l’acquisto di beni, nello specifico strumenti di stampaggio, installati presso strutture produttive non proprie, ma di fornitori che tramite contratti di comodato d’uso li utilizzano nell’interesse dell’azienda. Una parte di questi beni è infatti installata e utilizzata in comodato d’uso gratuito, per esigenze di produzione della società istante, presso gli stabilimenti produttivi dei fornitori ubicati nel territorio dello Stato, che fanno parte della sua catena di approvvigionamento.
In particolare, i beni sono installati presso soggetti terzi fornitori e da questi utilizzati per produrre componenti in plastica per gli strumenti di stampaggio indicati e, quindi, nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze aziendali della stessa. I beni in questione, precisa la società, a prescindere dalla presenza fisica nella propria sede sono da considerare una diramazione della sua struttura produttiva, in quanto non sono dotati di un’autonomia propria ma possono essere qualificati come una struttura periferica connessa da remoto al sistema aziendale di gestione della produzione.
Le analogie con super e iper ammortamento
Nella risposta 718/2021 l’Agenzia delle entrate, dopo aver sottolineato le numerose analogie, sia in termini di ratio dell’agevolazione sia riguardo i requisiti soggettivi e oggettivi, tra la precedente disciplina e quella del credito d’imposta in questione, ritiene applicabili i chiarimenti già forniti in materia di super e iper ammortamento nella circolare 4/E del 30 marzo 2017 (richiamata, peraltro, anche dalla società interpellante) proprio in relazione alla concessione in comodato d’uso a terzi dei beni oggetto dell’investimento.
Il bene deve essere strumentale e inerente all’attività
In particolare, nella circolare è specificato che per i beni concessi in comodato d’uso a terzi il comodante può beneficiare della maggiorazione, a condizione che tali beni siano strumentali e inerenti alla propria attività, nel qual caso è autorizzato a dedurre le relative quote di ammortamento. Il documento di prassi ha inoltre evidenziato che in caso di comodato il bene, anche se fisicamente non è installato nella sede ordinaria di svolgimento dell’attività e se non viene utilizzato in maniera diretta, può essere considerato parte integrante dell’insieme dei beni approntati dall’imprenditore per il raggiungimento delle finalità dell’azienda, se favorisce il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati.
In tal modo rappresenta comunque un mezzo per il raggiungimento dell’obiettivo della società comodante, che è quello della produzione di ricavi (linea già espressa nella risoluzione 196/E del 2008). In conclusione, se i beni sono utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze produttive del comodante, e la società istante è in grado di dimostrare l’esistenza delle condizioni previste, in particolare di trarre utilità dalla stipula dei contratti di comodato con i fornitori, potrà fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.