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Bonus facciate, la circolare e la guida online

Nella circolare n. 2/E del 2020 sono illustrate le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso al cosiddetto “bonus facciate”, la detrazione fiscale del 90%

delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, senza limiti di spesa, prevista dai commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019). Oltre al documento di prassi, che fornisce i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, gli interventi e i soggetti ammessi, sul sito www.agenziaentrate.it è disponibile anche una guida con tutte le informazioni necessarie per fruire della detrazione d’imposta.

Gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, quindi  sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, compresa la semplice tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per balconi o eventuali fregi esterni e quelli sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte in quanto parte della facciata dell’edificio. Sono escluse le opere che riguardano cortili o facciate interne, a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

La detrazione spetta anche per le spese collegate agli interventi e alla loro realizzazione, quindi perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. e per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Questi lavori devono però rispettare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture che compongono l’involucro edilizio.

A chi spetta

Possono accedere al bonus i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari: persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti, soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). I soggetti destinatari devono possedere o detenere l’immobile interessato in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie) oppure in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Poiché si parla di una detrazione, non può essere utilizzata dai titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva.

Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, vale il criterio di cassa, ossia la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori. A fronte delle spese per un intervento iniziato a luglio 2019, quindi, ma con pagamenti effettuati nel 2019 e nel 2020, saranno detraibili solo quelle pagate nel 2020.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, il riferimento è al criterio di competenza, quindi alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei pagamenti.

Modalità di pagamento

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario del bonifico. Inoltre, si devono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione: possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste Spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si applicano anche le stesse procedure e adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007; inoltre, entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva degli interventi realizzati.

La detrazione, che si utilizza direttamente in dichiarazione dei redditi, va spalmata in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

È obbligatorio conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare n. 2, tra cui i documenti attestanti le spese effettivamente sostenute, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, ecc.

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