ECONOMIA

Bonus energia, incapienti e cessione del credito a banche e intermediari

Con un Provvedimento del 28 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate recepisce le norme introdotte dal Dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 (manovra bis), che sostituiscono i contenuti di un precedente Provvedimento dell’8 giugno 2017. Le novità previste dalla manovra bis permettono ai contribuenti incapienti che effettuano lavori di riqualificazione energetica di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche a banche e intermediari finanziari, oltre che ad altri soggetti privati come persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, ed ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi (indicati nel Dl n. 63/2013), mentre è esclusa la cessione del credito in favore delle Amministrazioni pubbliche. L’art. 4-bis del citato Dl 50/2017 ha modificato la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica ai contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza, i quali al posto della detrazione possono optare per la cessione del credito corrispondente.

 

Le modifiche rispetto al provvedimento 8/6/2017

Riguardano, in particolare:

– l’ampliamento fino al 31 dicembre 2021 dell’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta;

– la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati, diversi dai fornitori, i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai còndomini. I soggetti che si trovano nella no tax area, inoltre, possono cedere la detrazione anche a istituti di credito e intermediari finanziari. Questa possibilità è invece preclusa ai contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’IRPEF, diversi dai soggetti che si ricadono nella no tax area, che possono peraltro cedere sotto forma di credito solo la detrazione spettante per gli interventi indicati al comma 2-quater del Dl n. 63/2013: si tratta, nello specifico, degli interventi che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015, per i quali spetta la detrazione nella misura, rispettivamente, del 70 e del 75% delle spese sostenute.

Per i contribuenti che si trovano nella no tax area la cessione è consentita a condizione che la situazione di incapienza sussista nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I contribuenti diversi da quelli no tax area possono invece cedere, sotto forma di credito, solo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.

 

Quali interventi

La manovra bis ha previsto che il credito possa essere ceduto anche agli istituti finanziari, oltre ad aver ampliato le tipologie di interventi a cui si può applicare la detrazione e ad aver esteso il periodo di fruizione dal gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

La spesa deve riguardare i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (detrazione del 65%);
  • interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (detrazione del 70%);
  • interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel Decreto del Ministro Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (detrazione del 75%).

La detrazione si applica su un importo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.

Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempre che il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

 

Quali adempimenti

Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.

Da parte sua, l’amministratore del condominio:

– comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini disciplinati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata: la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;

– consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione appena descritta.

I condòmini appartenenti a condomini per i quali non vi è obbligo di nominare l’amministratore (art. 1129 del codice civile) e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di comunicare all’Agenzia, con le stesse modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio, i dati relativi alla cessione del credito. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate con le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario.

 

Utilizzo del credito in compensazione

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in 10 quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

 

I controlli

Se l’Amministrazione finanziaria accerta la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta, recupera il credito corrispondente nei confronti del condòmino, maggiorato di interessi e sanzioni. Qualora accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, recupera il relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

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