Bonus edilizi e società non residente, le condizioni di accesso
Una società di diritto estero, che “svolge attività di holding non assimilabile a un fondo immobiliare” ed è assoggettata all’imposta sulle persone giuridiche prevista in Stato estero, rappresenta di essere proprietaria di un immobile di categoria catastale A/8 – che identifica una villa – che viene utilizzata come “casa vacanze dal beneficiario economico della società”.
La stessa, nel precisare che la villa non è locata e di non essere titolare di alcun reddito prodotto in Italia ad eccezione del reddito fondiario derivante dalla proprietà dell’immobile, sostiene che vorrebbe eseguire interventi di consolidamento strutturale, di messa in sicurezza statica e di recupero delle facciate esterne del fabbricato. Nello specifico, gli interventi prevedono interventi di consolidamento delle fondamenta con la costruzione di supporti in cemento e l’apposizione di tiranti, il rifacimento del tetto e la sostituzione degli infissi.
Alla luce di quanto premesso, lo società istante chiede se, nonostante la residenza all’estero e la natura giuridica, è possibile fruire alle detrazioni per i seguenti bonus edilizi:
a) il cosiddetto sismabonus rafforzato per gli interventi antisismici che comportino il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza statica dell’edificio, sempre che ne derivi una riduzione del rischio sismico di due classi;
b) il bonus facciate 60% per gli interventi di restauro delle facciate esterne.
I requisiti di legge per il sismabonus
Riguardo agli interventi di consolidamento sismico, nella risposta 550/2022 l’Agenzia delle entrate ricorda che il decreto legge 63/2013 prevede che se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta per il 70% della spesa sostenuta, mentre per il passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione spetta nella misura dell’80%. In sostanza, per fruire della detrazione dell’80% delle spese sostenute entro il 2024 il contribuente deve dimostrare – con le modalità prescritte dal DM 58/2017 – che grazie all’intervento edilizio il rischio sismico dell’immobile si è ridotto di due classi. Come specificato nella circolare 24/E del 2020, possono accedere allo sconto fiscale “[…] tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”, tra i quali rientrano quelli di adozione di misure antisismiche ex articolo 16 del Dl 63/2013. Con la risoluzione 78/E del 2020 è stato inoltre confermato che l’accesso al superbonus non è precluso al contribuente residente all’estero che risulti proprietario di unità immobiliari in Italia, se risulta titolare del reddito fondiario relativo all’immobile, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste. Nella risoluzione 34/E del 2020 è stato ribadito (come già detto con la risoluzione 22/E del 2018) che la norma in commento non fissa alcun ulteriore vincolo al riconoscimento della detrazione, confermandone la spettanza per i titolari di reddito d’impresa che eseguono gli interventi su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali.
E quelli per il bonus facciate
Con riferimento al bonus facciate, la legge di bilancio 2020 (n. 160/2019), modificata dalla legge di bilancio 2021 (n. 178/2020), disciplina la detrazione del 90% delle spese sostenute nel biennio 2020-2021 per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (detrazione poi ridotta al 60% per le spese sostenute nel 2022 dalla legge 234/2021). Con la circolare 2/E del 2020 è stato chiarito che in merito all’ambito soggettivo di applicazione, poiché la norma che non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti, la detrazione è rivolta a tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori, indipendentemente dal tipo di reddito di cui sono titolari.
Detrazioni fruibili anche dai non residenti
Tra i destinatari dei bonus edilizi in questione ci sono tutti i contribuenti che producono reddito d’impresa, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati nel rispetto dei requisiti e dei limiti imposti dalle singole disposizioni normative. La residenza, dunque, non rientra tra le condizioni da rispettare, ragione per cui la società istante può beneficiare de sisma bonus rafforzato e del bonus facciate, ferma restando l’osservanza degli obblighi e delle condizioni normativamente previste.