FISCALITA LAVORO LEGGE

Bonus carburanti, anche gli autonomi fra i datori di lavoro privati

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, il decreto legge 21/2022 prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni carburanti (o titoli analoghi), per l’acquisto di benzina, gasolio, metano e Gpl, esclusi da imposizione fiscale per un importo massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, che non concorrono dunque alla determinazione del reddito imponibile.

La disposizione è stata oggetto di chiarimenti con la circolare 27/E del 2022, che riguardo all’ambito soggettivo ha spiegato come sia stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di aziende private e che solo successivamente, in sede di conversione del decreto legge, tale riferimento è stato sostituito con il concetto più ampio di “datori di lavoro privati”, escludendo quindi le amministrazioni pubbliche ed elencando, tra le altre: le amministrazioni dello Stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, Regioni, Province e Comuni, Camere di commercio, amministrazioni,  aziende  ed  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale, ecc.

La medesima circolare ha inoltre specificato che si considerano compresi nel settore privato anche i soggetti privati che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, purché dispongano di propri lavoratori dipendenti.

Attività di servizi commerciali

A presentare istanza di interpello è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata da una Regione e da 17 Aziende sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere, che svolge la propria attività in favore della Regione e delle Aziende del Servizio sanitario regionale come strumento operativo attraverso il quale i soci organizzano e gestiscono il servizio di trasporto per l’emergenza-urgenza 118 per l’intero territorio regionale e anche tutti i servizi collegati.

La società afferma di svolgere un’attività di servizi commerciali, seppure nei confronti dei soci e di rivestire quindi, sotto il profilo fiscale, la qualifica di ente commerciale e dichiara, inoltre, di considerarsi un ente pubblico economico. Infine fa presente di avere più di 3.000 dipendenti, ai quali è applicato il Ccnl Associazione Italiana Ospedalità Privata, e chiede se può riconoscere loro il bonus carburante previsto per i dipendenti dei datori di lavoro privati.

Rilevanza per il reddito d’impresa

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, con la risposta 15/2023l’Agenzia delle entrate richiama l’articolo 95 del TUIR, in base al quale le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, “salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1”, che prevede una deducibilità limitata per ipotesi di spese simili: al riguardo la citata circolare 27/E ha precisato che il bonus carburante non rientra in tali ipotesi e che, pertanto, il costo relativo è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione dei titoli sia comunque riconducibile al rapporto di lavoro e, per questa ragione, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Nel caso in questione, afferma l’Agenzia, qualora l’Istante non rientri tra le amministrazioni pubbliche (ai sensi del D.lgs. 165/2001), i suoi dipendenti possono essere ammessi a fruire del bonus carburante (peraltro confermato anche per il 2023).

Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Su tale aspetta la circolare 27/E (al punto 3) evidenzia che il buono carburante introdotto dal Dl 21/2022 è stato inizialmente qualificato come erogazione “a titolo gratuito”, effettuata dal datore di lavoro al proprio dipendente. La legge di conversione del decreto (n. 51/2022) ha eliminato la locuzione “a titolo gratuito” e, di conseguenza, non ha escluso la possibilità che l’erogazione dei buoni sia effettuata per finalità retributive (se compatibile con le disposizioni in materia).

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria ritiene quindi possibile “la sostituzione del premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista”.

Ne deriva che nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina avrà diritto all’esenzione per il valore di 200 euro, fermo restando che in caso di superamento di tale limite, l’importo sarà soggetto per intero al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato (circolare 5/E del 2018 e 28/E del 2016).

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