ECONOMIA FISCALITA

Bonus bici e monopattini, dal 13 aprile un mese per l’invio delle istanze

Il decreto rilancio (34/2020) ha introdotto un credito d’imposta riservato alle persone fisiche per le spese che hanno sostenuto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini e biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile, il cosiddetto bonus mobilità sostenibile o green.

Per accedere al beneficio i contribuenti devono aver consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo anche usato con ridotte emissioni di CO2 (comprese tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla legge di bilancio 2019, n. 145/2018.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021 ha definito le modalità per l’accesso al credito d’imposta.

Il provvedimento 28363/2022 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi dell’art. 3 del Dm 21/9/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.

Con il provvedimento è inoltre approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibili”, con le relative istruzioni.

Un mese per l’invio

La comunicazione deve essere inviata nel periodo compreso fra il 13 aprile e il 13 maggio 2022, comunicando l’ammontare della spesa sostenuta e il credito d’imposta richiesto: nello stesso periodo è possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce la precedente e contiene la rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato.

L’invio deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito e i canali telematici delle Entrate.

Entro 5 giorni dalla presentazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con le relative motivazioni: la ricevuta viene messa a disposizione del contribuente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

L’importo del credito d’imposta

Ricordiamo che il credito d’imposta spetta alle persone fisiche nella misura massima di 750 euro.

In considerazione dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, dopo aver ricevuto le domande, con provvedimento del Direttore l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente spettanti a ciascun contribuente in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale del credito spettante, che si ottiene dal rapporto tra l’importo delle risorse stanziate e quello complessivo delle istanze ricevute, sarà resa nota con successivo provvedimento direttoriale da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del 13 maggio, termine di presentazione: se l’importo complessivo delle spese agevolabili risulta inferiore all’ammontare complessivo, la percentuale sarà del 100%.

Modalità di fruizione

La norma precede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi l’importo del bonus spettante: nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno in corso per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo può essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, che sarà presentata nel 2023.

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