ECONOMIA FISCALITA LEGGE

Bonus beni strumentali, vale la data di consegna del bene

La legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 – ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione – hanno effettuato

investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive. La misura è stata replicata dalla legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) per gli stessi investimenti, ma con il riconoscimento di un credito d’imposta di importo superiore, fino al 50%, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato almeno il 20% di acconto.

I tempi dell’accordo

Il caso rappresentato – esempio classico di dubbio interpretativo di una norma fiscale – è quello di una società che ha effettuato un investimento si è protratto nel corso di tre anni:

a) nel 2019 ha sottoscritto un contratto per la fornitura di un impianto (quindi, un investimento in beni strumentali nuovi), con versamento alla firma di un acconto pari al 20%;

b) la consegna dei macchinari che è stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 (comunque dopo il 30 giugno);

c) alcune attività previste dal contratto (dall’installazione al montaggio, fino al collaudo finale e l’assistenza) saranno eseguite nel 2022.

I due casi

Considerata la parziale sovrapposizione temporale delle due disposizioni, la circolare 9/E del 2021 ha già chiarito che il coordinamento tra le due norme deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (quindi prima della decorrenza prevista dalla legge di bilancio 2021) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla stessa data non risultino verificate queste condizioni.

Nel primo caso, se gli investimenti sono stati completati entro il 30 giugno 2021, si applica la previsione della legge di bilancio 2020; nel secondo caso, quella introdotta dalla legge di bilancio 2021.

La consegna come momento di “effettuazione”

Al riguardo è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di validità dell’agevolazione segue le regole generali della competenza dettate dall’art. 109 del TUIR, in base alle quali le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, “ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà”.

L’Agenzia delle entrate rileva che nel contratto le parti hanno attribuito alla consegna un ruolo preminente rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, infatti, per quanto importanti ai fini del funzionamento dell’impianto, sono state considerate come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.

Per questa ragione, quindi, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, fondamentale per inserire il bene nella corretta disciplina agevolativa, risulta decisiva la consegna, come peraltro previsto in base alle regole generali della competenza dal citato articolo 109 del TUIR: la data di consegna del bene, dunque, determina quando è stato effettuato l’investimento.

E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 107 del 14 marzo 2022.

Considerato, quindi, che il contratto è stato firmato nel 2019, con contestuale versamento di un acconto del 20%, e che la consegna (e quindi l’effettuazione dell’investimento) è avvenuta nell’esercizio 2021, ma comunque dopo il 30 giugno (ultima data utile per fruire del bonus beni strumentali secondo le previsioni della legge di bilancio 2020), risulta applicabile il credito d’imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021, spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi “a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021”.

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