FISCALITA

Bonus asilo nido e assistenza a domicilio: la richiesta all’INPS entro il 31 dicembre

Dopo l’introduzione nel 2016, la legge 160/2019 ha elevato, fino a un massimo di 3.000 euro (dai 1.000 originari) e sulla base dell’ISEE minorenni in corso di validità riferito al minore, il contributo del buono per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati

autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche: si tratta di una delle agevolazioni riconosciute alle famiglie, in questo caso gestita dall’INPS. In entrambi i casi la prestazione è soggetta al limite di spesa indicato, che per il 2022 è di 553,8 milioni di euro, secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Il contributo pubblico è erogato direttamente dall’INPS, su domanda del genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nella domanda, quindi tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban, conto corrente estero Area SEPA. Le istruzioni per il 2022 sono contenute nel messaggio INPS n. 925/2022.

La domanda entro il 31 dicembre

Il bonus asilo nido e per forme di assistenza domiciliare, quindi, è il contributo economico che lo Stato offre alle famiglie che hanno un figlio di età fino a 3 anni che frequenta un asilo nido pubblico o privato o che necessita di assistenza domiciliare perché affetto da gravi patologie croniche.

Possono presentare la domanda i genitori dei figli minori nati o adottati in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, Ue o essere titolari di permesso di soggiorno, carta di soggiorno o rifugiati politici e titolari di protezione sussidiaria; residenza in Italia; il genitore che presenta domanda deve essere l’intestatario delle ricevute di pagamento della retta dell’asilo nido.

Per l’anno in corso il termine per l’invio della domanda è fissato al 31 dicembre 2022 e dovrà essere effettuato direttamente utilizzando il servizio online dedicato sul sito INPS, tramite un Contact Center o un patronato.

L’asilo nido

Dal 2020 l’importo massimo erogabile per il bonus asilo nido viene determinato sulla base di importi massimi concedibili e relativa parametrazione mensile:

• ISEE minorenni fino a 25.000 euro, 3.000 euro annui (272,73 euro per 11 mensilità);

• ISEE minorenni da 25.001 a 40.000 euro, 2.500 euro annui (227,27 per 11 mensilità);

• ISEE minorenni oltre 40.001 euro, 1.500 euro (136,37 per 11 mensilità).

Il bonus viene pagato soltanto dopo aver inviato i documenti attestanti il pagamento delle rette. Questi i documenti necessari: ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento o trattenuta in busta paga della retta. Le ricevute di pagamento delle rette dei mesi successivi al primo devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento, in ogni caso non oltre il 1° aprile 2023. Nella documentazione di pagamento devono essere indicati: la denominazione e la partita IVA dell’asilo nido, il codice fiscale del minore, il mese di riferimento, gli estremi del pagamento o la quietanza e il nome del genitore che sostiene l’onere.

Il supporto domiciliare

Nei casi di bambini fino a tre anni che non possono frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie, il contributo pubblico è previsto anche per le spese di baby sitter e di assistenza in famiglia presso la propria casa. In questo caso il genitore richiedente (che risulti convivente con il bambino) deve presentare un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta attestante per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.  Gli importi della prestazione e i limiti ISEE sono gli stessi previsti per l’asilo nido, mentre invece il contributo viene corrisposto in unica soluzione.

I casi di decadenza Il richiedente deve confermare, in sede di allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato; l’erogazione cessa in caso di perdita di uno dei requisiti fissati o di provvedimento negativo del giudice che stabilisce il venir meno dell’affidamento preadottivo. L’INPS interrompe il pagamento a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti casi: perdita della cittadinanza; decesso del genitore richiedente; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi). E’ prevista la possibilità di subentro da parte di un soggetto diverso, che può essere l’altro genitore, purché in possesso dei requisiti stabiliti: il subentro va richiesto entro 90 giorni dal verificarsi di uno dei casi di decadenza.

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