Bonus affitto per i giovani, spetta anche per una sola stanza
Alcune delle novità normative in materia di imposte dirette recate dalla legge di bilancio per il 2022 (n. 234/2021) sono state oggetto di approfondimenti e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 1° aprile 2022 (“Commento alle novità fiscali”).
Sono prorogate al 2024 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (bonus verde). Lo sconto fiscale per il bonus facciate è prorogato fino al 31 dicembre 2022, con la riduzione della percentuale dal 90 al 60%.
A seguito della situazione di crisi provocata dall’emergenza pandemica, il decreto rilancio (Dl 34/2020) ha elevato da 700.000 a 1 milione di euro, per il 2020, il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili, mentre il decreto sostegni-bis (Dl 73/2021) lo ha innalzato a 2 milioni di euro per l’anno 2021: la legge di Bilancio 2022 ne ha sancito la stabilizzazione a partire dal 2022.
Bonus “rientro dei cervelli” allargato – Docenti e ricercatori tornati in Italia prima del 2020, e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (Dl 78/2010), possono optare per l’estensione delle agevolazioni a 8, 11 o 13 periodi di imposta complessivi, versando un’imposta forfetaria, a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno 1 o 3 figli minorenni.
Nel documento di prassi l’Agenzia fornisce una guida alle modifiche di maggior interesse per i contribuenti, tra le quali si trova anche il nuovo bonus affitto per gli under 31 fino a 2.000 euro.
Il bonus affitto per i giovani
A partire dall’anno d’imposta 2022, il comma 155 dell’unico articolo della legge di bilancio riconosce ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione per un’immobile o una sua porzione (ad esempio, una sola stanza) da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi 4 anni di durata contrattuale.
Se il reddito conseguito è più alto, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione, il che equivale a dire che se i requisiti sono presenti nel primo periodo d’imposta, si deve verificare che lo siano anche in ognuno dei 3 successivi, per fruire della detrazione in ognuno di questi.
Le novità
Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta: ad esempio, se il (o la) giovane compie 31 anni il 31 luglio 2022 e stipula il contratto di locazione prima di tale data, ha diritto alla detrazione per il solo periodo d’imposta 2022; se, invece, stipula il contratto il 31 luglio 2022 o dopo, non avrà accesso al bonus.
Ma l’innalzamento dell’età da 30 a 31 anni non compiuti è la prima delle novità introdotte dall’ultima legge di bilancio, ma non è la sola, perché rispetto alla normativa precedente:
– la detrazione spetta anche se oggetto del contratto non è un appartamento ma una porzione, come una stanza;
– il periodo per il quale spetta il beneficio passa dai primi 3 ai primi 4 anni del contratto (se il conduttore si trova nelle condizioni anagrafiche e reddituali previste);
– l’immobile in questione deve essere adibito a residenza del locatario, mente in precedenza doveva essere adibito ad abitazione principale;
– prevede una detrazione maggiore, pari al valore più alto tra l’importo forfetario di 991,60 euro (come nella precedente versione) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro. In proposito la norma riporta il seguente esempio: nel caso di un canone annuo di 10.800 euro (900 euro mensili), spetta la detrazione massima di 2.000 euro, poiché il 20% di 10.800 euro (2.160 euro) supera l’importo massimo previsto; nel caso, invece, di un canone annuo di 4.200 euro (350 euro mensili), spetta l’importo di 991,60 euro, poiché il 20% di 4.200 euro (840 euro) è inferiore al quello minimo stabilito. In tutti i casi gli importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è adibito a residenza del locatario.
Viene confermato quanto previsto dalla precedente normativa, ovvero che è necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 431/998, e che l’immobile sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. La detrazione è ripartita fra i cointestatari del contratto di locazione: se il contratto è stipulato da più persone e una sola ha i requisiti di età previsti, solo quest’ultima può fruire dello sconto per la sua quota.