FISCALITA

Bonus acqua potabile, modalità di applicazione e fruizione

Con il duplice obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo dei contenitori di plastica, la legge 178/2020 (art. 1, commi da 1087 a 1089) ha previsto un credito d’imposta del 50% delle spese

complessivamente sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 – con un limite di 5 milioni di euro annui – per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290 finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque erogate da acquedotti.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito sono definiti dal provvedimento 153000/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Destinatari e importi

Il credito d’imposta è riconosciuto a persone fisiche, soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, fino a un importo complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascun immobile e per gli altri soggetti a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Ai fini del rispetto del limite di spesa fissato, l’ammontare massimo del bonus fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, in riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Questa percentuale si ricava dal rapporto fra il limite complessivo di spesa e il totale del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni presentate: se l’importo complessivo del credito d’imposta è uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è del 100%.

Quali criteri

Ai fini dell’imputazione delle spese si deve fare riferimento:

a) per le persone fisiche, artisti e professionisti, enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata, al criterio di cassa, quindi alla data dell’effettivo pagamento;

b) per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in contabilità ordinaria, al criterio di competenza.

Per i destinatari diversi dalle imprese in contabilità ordinaria, il bonus spetta a condizione che le spese siano pagate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento (art. 23, D.lgs. 241/1997). Le spese devono essere documentate con fattura elettronica o documento commerciale (DM 7/12/2016) con il codice fiscale del soggetto richiedente. Per i soggetti non tenuti a emettere fattura elettronica è valida anche una fattura o un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente.

La comunicazione alle Entrate e la scadenza

Tramite il modello di comunicazione approvato con il provvedimento (allegato allo stesso con le relative istruzioni), dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese i soggetti in possesso dei requisiti previsti comunicano alle Entrate l’importo delle spese sostenute nell’anno precedente; entro il successivo 31 marzo viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia il provvedimento del Direttore che rende nota la misura percentuale del credito spettante.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia oppure i canali telematici della stessa.

Entro 5 giorni viene inviata, al soggetto che ha trasmesso la comunicazione, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Le modalità di utilizzo

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

– dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo oppure in compensazione tramite modello F24; – dai soggetti diversi da quelli appena indicati, in compensazione tramite modello F24.

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