Bonus 200 euro: autonomi senza partita IVA, istruzioni e riesame delle richieste respinte
Il decreto aiuti (Dl 50/2022) ha istituito un fondo dedicato al finanziamento delle indennità di 200 euro una tantum ai lavoratori autonomi e professionisti che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo inferiore a 35.000 euro (indicato nel modello Redditi PF 2022). L’indennità è stata successivamente integrata di altri 150 euro (Dl 144/2022, decreto aiuti ter), ma soltanto per quanti hanno avuto un reddito complessivo inferiore a 20.000 euro.
Oltre a quello del reddito, sono richiesti (congiuntamente) ulteriori requisiti (Dm 19 agosto 2022):
– essere già iscritti alla gestione previdenziale INPS di appartenenza al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del Dl 50/2022;
– essere titolari, sempre alla stessa data, di una partita IVA attiva e con un’attività lavorativa avviata;
– aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento (totale o parziale) dei contributi dovuti alla gestione di iscrizione alla quale è richiesta l’indennità, con competenza dall’anno 2020 (a eccezione dei contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022);
– non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti (al 18 maggio 2022);
– non essere percettori delle indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e per i pensionati e altre categorie di soggetti (artt. 31 e 32, Dl 50/2022).
Il decreto n. 6 del 7 dicembre 2022, firmato dai Ministri del lavoro e dell’Economia, ha previsto l’estensione dell’indennità una tantum di 200 euro e l’integrazione di 150 euro anche ai lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA.
Le istruzioni dell’INPS
Le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami sono riportate nel messaggio dell’INPS n. 317/2023, nel quale viene precisato che, in presenza di specifici requisiti, la prestazione sarà erogata anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: in particolare, l’Istituto previdenziale rende noto che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum in questione anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione separata, specificando che ai soli fini dell’erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà adempiuto in presenza della contribuzione connessa all’attività svolta dagli utenti interessati.
Per accelerare i tempi di liquidazione e il pagamento delle indennità, l’INPS ha avviato d’ufficio un riesame delle richieste già inoltrate e sta provvedendo a semplificare il meccanismo di riesame per le domande che hanno avuto esito negativo dopo il controllo dei requisiti.
Il termine per proporre l’istanza di riesame, che l’Istituto definisce “non perentorio”, è il 20 aprile 2023 (90 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio), oppure dalla data di conoscenza del rigetto della domanda, se successiva, così da permettere l’eventuale supplemento di istruttoria anche mediante la produzione di documenti utili da parte dell’interessato. La richiesta si presenta sempre online, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Quali lavoratori
Nel messaggio sono indicate le categorie di lavoratori che possono accedere all’indennità una tantum:
– gli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
– gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
– gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
– i pescatori autonomi associati in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo o che esercitano l’attività per proprio conto, senza essere associati in cooperative o compagnie;
– i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici. Possono beneficiare anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mentre sono esclusi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per l’attività di amministratore in società di capitali, poiché il reddito percepito non rientra tra quelli prodotti dall’attività aziendale.