CASSAZIONE

Bonifico entro i termini di legge? Se arriva in ritardo, la responsabilità è della banca

Tributi – Accise – Pagamento mediante bonifico bancario – Ordine di pagamento antecedente alla scadenza – Esecuzione successiva da parte della banca – Art. 17, u. c., legge 576/1975- Valuta antecedente alla scadenza – Validità del versamento – L. 2 maggio 1976, n. 160

La  Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13759 del 22 maggio 2019 si è pronunciata in merito a un presunto tardivo versamento delle accise regionali, con le relative sanzioni, che ha interessato una società contribuente che affermava di avere effettuato il pagamento con bonifico  entro la data di scadenza.

La Suprema Corte ha affermato che se il contribuente ha dato alla banca l’ordinedi pagamento dei tributi prima dello scadere dei termini regolamentari, l’eventuale ritardato accreditodelle somme è imputabile esclusivamente all’istituto bancario,  stabilendo  che non possono ricadere sul contribuente le conseguenze di un inadempimento altrui.

Dunque, nessuna sanzione a carico del contribuente che ha pagato l’imposta in ritardo tramite bonifico bancario, ma con data e valuta anteriori alla scadenza del termine.

Il pagamento deve infatti ritenersi tempestivo e sussiste la responsabilità dell’intermediario di pagamento nel caso che l’ordine di bonifico sia giunto entro i termini di legge, anche se poi le somme sono state accreditate in un momento successivo.

Su tale affermazione di principio ricordiamo che in passato il Tribunale di Milano ha proposto una interessante motivazione nella sentenza 8 aprile 2015, n. 4351, con la quale ha accolto la richiesta risarcitoria proposta nei confronti di un istituto di credito che, avendo omesso la corretta applicazione delle specifiche indicazioni tecniche, aveva adempiuto con ritardo all’ordine di pagamento impartito dal proprio cliente.

A fronte di ciò il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità della banca da cui il bonifico era partito in quanto la stessa era a conoscenza della volontà del cliente di effettuare un bonifico con valuta fissa e doveva, conseguentemente, fare corretta applicazione della disciplina tecnica di riferimento al fine di consentire il tempestivo adempimento della disposizione impartita.

Il rapporto di mandato tra correntista e istituto di credito è regolato dalle norme generali del codice civile che fanno riferimento ai normali contratti.

Il bonifico (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce infatti un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) a eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un’autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell’operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato.

Il che significa che la banca è responsabile per il bonifico non eseguito o qualora lo stesso arrivi tardi rispetto ai tempi ordinari previsti, se il cliente che chiede il risarcimento dimostri di aver subito un danno effettivo.

Anche la Cassazione (Cass. Sez. III, n. 10545/2015)  ha affermato che, in tema di conto corrente bancario, l’ordine di bonifico impartito dal correntista alla propria banca costituisce un incarico vincolante; nell’esecuzione del bonifico il rapporto è però circoscritto all’ordinante e alla banca, mentre è del tutto estraneo il beneficiario (terzo rispetto all’ordine), nei cui confronti non c’è alcuna assunzione di obblighi da parte della banca.

Tanto premesso, e tornando alla vicenda in discussione, un ente creditore emanava avvisi di accertamento e sanzioni a una società per il tardivo versamento delle accise.

La società contribuente, in realtà, aveva effettuato i pagamenti tramite bonifico bancario con ordini antecedenti la data di scadenza, ma le somme erano state accreditate dall’istituto bancario con ritardo benché con valuta riferita al giorno di scadenza previsto. La CTR, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, riteneva che i pagamenti dovessero ritenersi tempestivi.

Corte di Cassazione – Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13759

Sul ricorso 15416-2013 proposto da:

REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIA FANTAPPIE’, LUCIA BORA, ARIANNA PAOLETTI;

– ricorrente –

contro H. COMM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO. 

Rilevato che

1. H. Comm s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Toscana per gli anni 2004 e 2005 (con i quali le erano state irrogate le sanzioni per il tardivo versamento delle accise, da effettuarsi entro la fine di ciascun mese. La ricorrente aveva effettuato i pagamenti tramite bonifico bancario con ordini antecedenti la data di fine mese, ma le somme erano state accreditate dall’istituto bancario con ritardo benché con valuta riferita al giorno di scadenza previsto.

La commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso applicando il cumulo giuridico delle sanzioni. Proponevano appello la Regione Toscana ed appello incidentale la contribuente. La commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale, ritenendo che i pagamenti fossero tempestivi poiché la contribuente aveva dato ordine di pagamento alla banca entro i termini previsti e la banca aveva effettuato l’accredito in un momento successivo ma con valuta antecedente la data di scadenza.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Regione Toscana, affidato a due motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la CTR ha errato nel ritenere che, seppure il pagamento era materialmente avvenuto in data successiva alla scadenza tributaria, esso doveva considerarsi tempestivo per il fatto che era stato effettuato con valuta in data antecedente la scadenza.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR confermato la sentenza di primo grado sul punto del cumulo giuridico delle sanzioni benché non ne ricorressero i presupposti.

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la CTR ha accertato, con giudizio in fatto che non è stato oggetto di contestazione sotto il profilo motivazionale, che H. Comm s.r.l. aveva dato ordine di pagamento delle rate mensili alla propria banca prima dei termini previsti dall’art. 13 del d. Igs 471/97 e che la banca ha effettuato l’operazione di accredito delle somme a favore della Regione Toscana dopo la scadenza dei predetti termini ma con valuta anteriore.

Ora, si deve considerare che il bonifico bancario è un modo di pagamento previsto per il pagamento delle accise per cui è causa, sicché le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta ad eseguire il pagamento a favore della Regione Toscana, non possono ricadere sul contribuente che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto.

Basti considerare che, in materia di versamento delle imposte dirette, l’art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall’art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160, prevede che l’azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato nel termine previsto le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo.

Con tale norma il legislatore ha avuto lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all’intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l’obbligo contributivo a carico del contribuente doveva ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata alla banca.

Il medesimo presupposto deve, dunque, ritenersi sussistente anche in materia del pagamento delle accise, ove peraltro non è prevista una penale a carico della banca che ritardi nell’accredito dei pagamenti effettuati.

4. Il secondo motivo rimane assorbito.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la Regione Toscana a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in euro 1.700,00, oltre accessori di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 21 novembre 2018.

La Cassazione confermava la decisione del giudice tributario ricordando quanto segue: “… Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la CTR ha accertato, con giudizio in fatto che non è stato oggetto di contestazione sotto il profilo motivazionale, che H. Comm s.r.l. aveva dato ordine di pagamento delle rate mensili alla propria banca prima dei termini previsti dall’art. 13 del d.lgs. 471/97 e che la banca ha effettuato l’operazione di accredito delle somme a favore della Regione Toscana dopo la scadenza dei predetti termini ma con valuta anteriore. Ora, si deve considerare che il bonifico bancario è un modo di pagamento previsto per il pagamento delle accise per cui è causa, sicché le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta ad eseguire il pagamento a favore della Regione Toscana, non possono ricadere sul contribuente che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto. Basti considerare che, in materia di versamento delle imposte dirette, l’art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall’art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160, prevede che l’azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato nel termine previsto le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo. Con tale norma il legislatore ha avuto lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all’intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l’obbligo contributivo a carico del contribuente doveva ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata alla banca. Il medesimo presupposto deve, dunque, ritenersi sussistente anche in materia del pagamento delle accise, ove peraltro non è prevista una penale a carico della banca che ritardi nell’accredito dei pagamenti effettuati”.

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