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Bollo e-fatture, l’F24 è online

Come stabilito dal Dl 34/2019, per fornire ai contribuenti una procedura per il corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle entrate rende disponibili nel proprio sito, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo, relativi alle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

Le regole di funzionamento del sistema sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 febbraio 2021, al quale sono allegate le specifiche tecniche (aggiornate al 29 marzo 2023). L’Agenzia elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per stabilire se sulle stesse è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche deve essere versato mediante il modello F24: con l’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” si può calcolare automaticamente e correttamente la cifra da corrispondere ed è inoltre disponibile il modello F24 precompilato online, che permette di effettuare il calcolo e versare gli importi dovuti.

Scadenze e importi

L’obbligo per il versamento dell’imposta di bollo ha cadenza trimestrale e attualmente le scadenze sono le seguenti: 1° trimestre, 31 maggio; 2° trimestre, 30 settembre; 3° trimestre, 30 novembre, 4° trimestre, 28 febbraio.

L’imposta di bollo di 2 euro si applica alle operazioni fatturate con importi non assoggettati a IVA, di valore superiore a 77,47 euro. Il decreto liquidità (n. 23/2020) ha previsto, per gli importi non superiori a 250 euro, la possibilità di spostare il pagamento al secondo trimestre, ma se l’ammontare dovuto nei primi due non supera tale limite, si può arrivare direttamente alla scadenza del terzo trimestre.  

Una novità: per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023, il decreto semplificazioni (n. 73/2023) ha innalzato la soglia che permette di posticipare il pagamento a 5.000 euro.

Il modello F24 precompilato online

Il sistema moltiplica il numero delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per il valore dell’imposta, di 2 euro, dando vita al modello F24 precompilato online.

In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentare in modalità telematica.

Effettuato il collegamento al sistema “Fisconline” delle Entrate e l’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, per pagare il dovuto tramite il modello precompilato si seleziona la voce “Consultazione”, poi “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, quindi  “Pagamento imposta di bollo”, che una volta calcolata si paga tramite l’addebito sul conto corrente.

Versamento e controlli

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B l’Agenzia calcola l’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. In caso di ritardo rispetto alla scadenza fissata, la procedura calcola e permette il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso. 

Quando il versamento dell’imposta di bollo risulta omesso o carente rispetto all’importo dovuto, o tardivo, l’Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi di Pec), nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista e gli interessi. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

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